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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06388/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione in relazione a componenti della propria vettura di provenienza delittuosa. L'unico motivo deduceva la mancata derubricazione del fatto dal reato di ricettazione ex art. 648 c.p. alla contravvenzione di incauto acquisto ex art. 712 c.p., sostenendo in sostanza che mancassero gli estremi della più grave fattispecie. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico, ripetitivo, manifestamente infondato e aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre mirava, in modo non consentito in sede di legittimità, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove secondo criteri diversi da quelli del giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva spiegato che la consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa delle componenti della sua auto escludeva la configurabilità dell'incauto acquisto e giustificava la qualificazione del fatto come ricettazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come fattispecie di ricettazione, ritenuta configurabile in presenza della consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa o delle sue componenti.

  • art. 712 c.p.

    Richiamato come fattispecie contravvenzionale di incauto acquisto, esclusa nel caso concreto per la consapevolezza dell'origine delittuosa dei beni.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre in modo generico la richiesta di diversa qualificazione giuridica del fatto.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è логicamente e giuridicamente congrua.
  • La consapevolezza della provenienza delittuosa del bene o delle sue componenti è incompatibile con la derubricazione a incauto acquisto e orienta invece verso la ricettazione.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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