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Ordinanza

Ordinanza n. 781/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma che aveva respinto la domanda cautelare proposta dalla società

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sezione Quinta Quater, che aveva rigettato la domanda cautelare ritenendo infondata la pretesa azionata. Dal testo non risultano specificati né l’atto amministrativo originariamente impugnato né le singole doglianze formulate in appello. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente i presupposti cautelari, rilevando l’assenza di fumus boni iuris e di periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di sommaria delibazione, propria della fase cautelare e salva la valutazione approfondita nel merito, ha ritenuto che le doglianze dell’appellante non presentassero profili di fondatezza sotto il requisito del fumus boni iuris. Ha inoltre escluso la sussistenza di criticità sotto il profilo del periculum in mora, condividendo la valutazione del TAR. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 11, c.p.a.

    Consente, in caso di rigetto della domanda cautelare, la trasmissione della decisione al giudice di primo grado per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nell’appello cautelare il giudice valuta sommariamente la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, salva la possibilità di un esame approfondito nella fase di merito.
  • L’assenza di profili di fondatezza delle doglianze, sotto il fumus boni iuris, e l’insussistenza di un pregiudizio cautelare concreto sono autonomamente sufficienti a giustificare il rigetto dell’appello cautelare.
  • In caso di rigetto dell’istanza cautelare, il Consiglio di Stato può disporre la trasmissione dell’ordinanza al giudice di primo grado per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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