Cassazione Penale, Sentenza n. 36681/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguarda la sentenza del 15 gennaio 2026 con cui la Corte di appello di Roma aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, proposta l’8 ottobre 2025 ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. dal fratello del condannato. La richiesta mirava a rimuovere la condanna irrevocabile all’ergastolo per l’omicidio aggravato di un esponente criminale, commesso ad Acerra il 13 novembre 2007 in concorso con altri. Secondo il giudicato, il condannato aveva favorito l’incontro tra i promotori dell’omicidio e altri esponenti criminali, fornito supporto economico e logistico, procurato telefoni e veicoli e organizzato l’individuazione dello «specchiettista»; gli era stato attribuito anche un movente economico connesso alla propria posizione imprenditoriale nel circuito del clan. La revisione era fondata su dichiarazioni di imprenditori, collaboratori e altri soggetti, documenti e una consulenza contabile, addotti per contestare il ruolo economico attribuito al condannato, il movente, la sua presenza nei pressi del luogo del delitto e l’attendibilità delle fonti accusatorie. Con un unico motivo articolato, il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 591 e 634 c.p.p. e vizio di motivazione: la Corte d’appello avrebbe anticipato valutazioni di merito sull’attendibilità e sull’efficacia delle prove senza assumerle; avrebbe valutato i nuovi elementi separatamente invece che nel loro insieme; avrebbe travisato o omesso di esaminare le dichiarazioni di Tarcisio Asciuti, Gaetano Castaldo, Pasquale Tortora e Girolamo De Falco, la sentenza relativa a un diverso omicidio, le dichiarazioni degli imprenditori e la consulenza contabile, nonché i riscontri documentali e gli elementi concernenti l’identità dello «specchiettista». I motivi nuovi hanno ribadito che il complesso delle acquisizioni avrebbe imposto un pieno contraddittorio e una nuova valutazione di resistenza del giudicato. La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice della revisione possa rivalutare l’ammissibilità dopo l’avvio del giudizio e dichiarare la richiesta inammissibile quando le prove siano manifestamente inidonee a determinare il proscioglimento, purché la valutazione sia concreta e prognostica, senza anticipare l’effettiva verifica di attendibilità. Ha inoltre ritenuto che la consulenza contabile, per la parte esaminata, rielaborasse dati già scrutinati e non costituisse prova nuova; le nuove acquisizioni, anche assunte nel significato più favorevole alla difesa e valutate complessivamente, incidevano su singoli profili ma non dimostravano la falsità delle chiamate accusatorie né disarticolavano i distinti e convergenti nuclei probatori della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della revisione, anche dopo il superamento del vaglio preliminare, può dichiarare inammissibile la richiesta senza assumere le prove quando, considerate concretamente e in prospettiva prognostica, esse siano manifestamente incapaci di condurre al proscioglimento. Il novum va valutato nel suo insieme e in rapporto al compendio originario, ma la valutazione complessiva non attribuisce efficacia demolitoria a elementi che, anche se provati, restano estranei ai nuclei decisivi della condanna. La consulenza contabile era una rilettura di dati già acquisiti; le dichiarazioni degli imprenditori, di Castaldo e di Asciuti potevano ridimensionare la rappresentazione del condannato e il movente economico, ma non escludevano le specifiche condotte concorsuali. Le minacce e gli altri elementi addotti contro Pasquale Di Fiore rendevano più plausibile una ragione di ostilità, senza dimostrare la falsità della chiamata in correità; la sentenza relativa a un diverso omicidio non provava la falsità delle accuse nel caso in esame. La dichiarazione di Asciuti poteva smentire uno specifico episodio attribuito da Zito, e gli elementi su Antonio Brucci potevano lasciare incerta l’identità dello «specchiettista», ma non travolgevano il restante apporto dichiarativo né gli altri contributi attribuiti al condannato. Le risultanze già valutate nel giudizio di cognizione, comprese le dichiarazioni di Paolo Di Fiore, l’assoluzione di Tufano e la testimonianza di Pranzile, non potevano essere autonomamente rimesse in discussione come prove nuove. Rigetto ai sensi dell’art. 616 c.p.p. e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il giudizio richiesto dagli artt. 630, comma 1, lett. c), e 631 cod. proc. pen. ha, dunque, carattere relazionale e prognostico: non basta che il novum sia favorevole al condannato o indebolisca uno dei passaggi del giudicato, occorrendo verificare se, dando per accertati i fatti che esso mira a dimostrare e ponendoli in rapporto con il tessuto probatorio della condanna, diverrebbe ragionevolmente prevedibile uno degli esiti assolutori contemplati dall’art. 631 cod. proc. pen.
La revisione per prove nuove richiede una verifica prognostica e relazionale: occorre considerare i fatti che le nuove prove mirano a dimostrare insieme al quadro probatorio irrevocabile e stabilire se ne deriverebbe ragionevolmente un esito assolutorio. Non è sufficiente che il novum sia favorevole o indebolisca un singolo passaggio della condanna.
In altri termini, è stato ribadito che, ai fini dell’esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all’accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
La prova nuova deve dimostrare un fatto che, rapportato al compendio originario, renda quest’ultimo insufficiente a sostenere la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e consenta uno degli esiti di proscioglimento previsti per la revisione.
Va anzitutto ribadito che il superamento del vaglio preliminare previsto dall'art. 634 cod. proc. pen. non preclude alla Corte di appello, una volta instaurato il giudizio, di rivalutare le condizioni di ammissibilità della richiesta di revisione e di dichiararla inammissibile con sentenza quando risulti che le prove addotte difettino del requisito della novità o siano manifestamente prive dell'idoneità a determinare il proscioglimento del condannato, non residuando in tal caso ulteriori accertamenti che giustifichino la prosecuzione del dibattimento.
Il superamento del vaglio preliminare non impedisce al giudice della revisione di riesaminare l’ammissibilità e di definire il procedimento senza assumere le prove, se esse non sono nuove o risultano manifestamente inidonee a condurre al proscioglimento e non restano accertamenti utili da svolgere.
Come chiarito da Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, Rv. 288137-03, l’astrattezza della valutazione richiesta in questa fase si traduce nel dover assumere come veri, senza anticiparne la verifica di attendibilità, i fatti che i nuovi elementi intendono dimostrare e stabilire se, ove accertati, sarebbero idonei a travolgere il giudicato e a condurre a uno degli esiti di proscioglimento previsti dall’art. 631 cod. proc. pen., anche con la formula dubitativa dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Nel vaglio di ammissibilità i fatti che le nuove prove mirano a dimostrare vanno assunti come veri, senza anticipare il giudizio sulla loro attendibilità; si deve verificare se, così considerati, possano condurre anche a un proscioglimento con formula dubitativa.
Il ricorrente non contesta, in astratto, il potere della Corte di appello di rivalutare l’ammissibilità della richiesta anche dopo l’instaurazione del contraddittorio, ma sostiene che tale potere possa condurre alla definizione anticipata del procedimento soltanto in presenza di una manifesta inidoneità delle prove nuove, rilevabile ictu oculi, senza una penetrante anticipazione delle valutazioni riservate al giudizio di merito.
La disposizione è richiamata quale parametro della censura sull’ammissibilità; la Corte rigetta la doglianza applicando il criterio per cui la definizione anticipata è consentita per manifesta inidoneità del novum, senza una penetrante anticipazione del giudizio di merito.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso Giuseppe Di Fiore, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 591 e 634 cod. proc. pen.
La disposizione individua il vizio di motivazione dedotto con il ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della decisione impugnata fosse congrua e priva di illogicità manifesta.
Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Dopo il superamento del vaglio preliminare, il giudice della revisione può ancora dichiarare inammissibile la richiesta senza assumere le prove quando il novum sia privo del requisito di novità o, considerato concretamente, manifestamente inidoneo a condurre al proscioglimento e non siano necessari ulteriori accertamenti.
- Il vaglio di ammissibilità della revisione è prognostico e concreto: i fatti che le nuove prove mirano a dimostrare vanno assunti come veri, senza anticipare la verifica della loro attendibilità, e raffrontati con la struttura probatoria della condanna per stabilire se possano rendere ragionevolmente prevedibile un esito assolutorio.
- Le prove nuove devono essere valutate nel loro insieme e in rapporto alle prove già acquisite; la valutazione globale, tuttavia, non conferisce efficacia demolitoria al mero cumulo di elementi che, anche se provati, non incidono sui nuclei decisivi del giudicato.
- La sopravvivenza di altri elementi a carico non esclude automaticamente la decisività del novum: la caduta o il ridimensionamento di alcuni elementi può modificare il peso di quelli residui. Occorre però spiegare il raccordo tra i fatti nuovi e i nuclei probatori non direttamente investiti, non essendo sufficiente invocare la possibilità di una futura diversa ponderazione.
- Sono prove nuove, ai fini della revisione, anche prove preesistenti non acquisite e prove acquisite ma non valutate, purché non dichiarate inammissibili o superflue; non lo sono le risultanze già esplicitamente valutate, quando la richiesta si limiti a contestarne la valutazione o a proporne una rilettura.
- Una consulenza tecnica che rielabora dati già conosciuti e scrutinati nel processo, senza introdurre un fatto nuovo, non costituisce prova nuova ai fini della revisione.
- Una ragione di astio o un possibile movente ritorsivo del dichiarante, anche se corroborati da elementi nuovi, non dimostrano di per sé la falsità della chiamata accusatoria: occorre che il novum dimostri un fatto incompatibile con la prova posta a fondamento della condanna o incida concretamente sulla sua tenuta.
- La pronuncia assolutoria resa in un diverso procedimento, relativo a un diverso fatto storico e a differenti fonti di prova, non costituisce automaticamente prova della falsità delle dichiarazioni rese nel processo oggetto della richiesta di revisione.
- La smentita di un episodio specifico o l’incertezza sull’identità di un partecipante a un segmento operativo non travolgono automaticamente l’intero apporto dichiarativo né gli altri contributi concorsuali accertati, se restano distinti nuclei probatori convergenti non adeguatamente incisi dal novum.
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