Cassazione Penale, Sentenza n. 8332/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Frattini chiedeva il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra più condanne: 1) associazione di stampo mafioso (Corte d'appello Napoli 7/10/2022), 2) associazione finalizzata al narcotraffico (Corte d'appello Napoli 17/10/2022), 3) due violazioni della normativa sugli stupefacenti (Tribunale di Napoli 20/12/2021), 4) commercio di prodotti falsificati (Tribunale di Napoli 8/2/2013). Il ricorrente sosteneva un'unitarietà dell'ideazione delinquenziale tra clan mafioso e sodalizio di narcotraffico (parziale coincidenza di componenti, identico raggio d'azione temporale e spaziale, genesi contemporanea), indicando che il capoclan Mariano, ospitato a casa di Frattini, avrebbe agito come dirigente del clan e nello stesso tempo come socio/fornitore per l'attività di spaccio, inquadrando anche i due episodi di cessione come rientranti nel periodo operativo dell'associazione mafiosa.
La decisione
La Corte di appello aveva riconosciuto continuità solo tra il reato associativo mafioso e il reato di commercio di prodotti falsificati (identità di disegno criminoso tra 1) e 4)) e aveva respinto il resto dell'istanza per mancanza di "indici esteriori significativi" di una programmazione unitaria anticipata. La Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato: ha confermato che il sodalizio dedito al narcotraffico (sentenza 2) era distinto dal clan capeggiato da Mariano (sentenza 1), e che non sussisteva collegamento ideativo e funzionale fra le due compagini; inoltre i reati indicati nella sentenza 3) erano consumati in epoca successiva all'ingresso di Frattini nei sodalizi, rendendo implausibile una loro programmazione a quelle date. La decisione di merito non è stata sindacata dalla Cassazione. Infine la Corte ha condannato Frattini al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma sulla continuazione richiede l'identità del disegno criminoso e indici esteriori di una programmazione unitaria anticipata; il giudice dell'esecuzione ha valutato l'assenza di questi elementi tra alcune delle condanne e ha escluso la continuazione. La Cassazione ha ritenuto la valutazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicata dalla Corte di cassazione al termine del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.) è necessaria l'identità del disegno criminoso tra le fattispecie e indici esteriori che dimostrino una programmazione unitaria anticipata; mera coincidenza parziale di soggetti o area operativa non è sufficiente.
- La valutazione sulla sussistenza della continuazione è valutazione di merito del giudice dell'esecuzione e la Corte di Cassazione interviene solo per vizi di diritto o illogicità manifesta della motivazione.
- La cronologia delle condotte rispetto all'ingresso del soggetto nei sodalizi è rilevante: reati consumati in epoca successiva all'inizio dell'attività associativa rendono meno credibile l'ipotesi di una programmazione unitaria anteriore.
- La presenza di componenti comuni tra associazioni distinte non determina automaticamente la loro unificazione ai fini della continuazione: occorre provare il vincolo ideativo e funzionale tra le compagini.
- In fase esecutiva è necessario fornire "indici esteriori significativi" (prove obiettive e plausibili) che colleghino le condotte in un unico disegno criminoso; argomentazioni narrative non supportate da elementi temporali o probatori concreti rischiano di essere respinte.
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