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Ordinanza

Ordinanza n. 1804/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione della Prefettura di Caserta Prot. n. -OMISSIS-NC dell’8 giugno 2026, notificata in data 13 giugno 2026 con cui si è data esecuzione al provvedimento del Ministero dell’Interno di “revoca dell’attuale misura di 4° livello “tutela su auto non protetta” con contestuale mantenimento dei vigenti servizi di vigilanza generica radiocollegata”; - della proposta dell’UTG di Caserta, in uno con il provvedimento dispositivo del Ministero dell’Interno – UCIS, ancorché non conosciuti, con i quali è stata richiesta e disposta la revoca del vigente dispositivo tutorio in danno del ricorrente ancorché non conosciuta; - del verbale o delle statuizioni rese in occasione della Riunione di coordinamento delle Forze di Polizia unitamente al compendio informativo prodotto dalle Forze di Polizia ancorché non conosciuti nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali delle riunioni del Gruppo Interforze di Coordinamento del 3 febbraio 2026 e 28 maggio 2026 e la nota ministeriale di avvio del procedimento n. 2731 del 02.03.2026.; - della nota del Ministero dell’Interno Dipartimento della P.S. – UCIS, 601/2^/B16(15603P)/6852/SDS/2026/R del 4 giugno 2026, con cui è stata disposta la revoca della misura di protezione di 4° livello “tutela su auto non protetta” in favore del ricorrente, ancorché non conosciuta; - nonché di tutti gli atti prodromici, presupposti, connessi e/o conseguenti seppure non conosciuti e/o non conoscibili, per tutte le ragioni di seguito esposte.

Giustizia amministrativa202603801

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della misura di protezione di quarto livello consistente nella tutela su auto non protetta, con mantenimento dei servizi di vigilanza generica radiocollegata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione della Prefettura di Caserta con cui gli è stata notificata l'esecuzione della revoca ministeriale della misura di protezione personale di quarto livello, nonché gli atti presupposti, tra cui la proposta dell'UTG, il provvedimento dell'UCIS, gli atti della Riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, i verbali del Gruppo Interforze di Coordinamento e la nota ministeriale di avvio del procedimento. Ha dedotto censure, tra l'altro, di carenza di istruttoria, contestando la valutazione dell'Amministrazione in ordine all'attualità e alla significatività del pericolo e agli episodi verificatisi nell'ultimo biennio. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Il TAR ha inoltre esaminato d'ufficio la propria competenza territoriale, ritenendola sussistente perché gli effetti del provvedimento principale sono destinati a prodursi esclusivamente in ambito regionale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a. Nel merito cautelare, ha rilevato che la valutazione sulla sussistenza e sull'attualità del pericolo costituisce espressione di ampia discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza, sindacabile dal giudice amministrativo, in ragione delle finalità del potere, soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza. Ha respinto la censura di carenza di istruttoria, osservando che l'Amministrazione, già nel contraddittorio procedimentale, aveva esaminato approfonditamente la posizione del ricorrente e gli episodi dell'ultimo biennio, ritenendoli non significativi quali indicatori di rischio. Esclusa la palese irragionevolezza della decisione amministrativa, il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    essendo gli effetti del provvedimento impugnato in via principale destinati a prodursi solo in ambito regionale

    La competenza territoriale del TAR è stata ritenuta sussistente perché gli effetti dell'atto principale si producono esclusivamente nell'ambito regionale.

  • art. 55 c.p.a.

    È la base normativa della domanda cautelare incidentale, respinta dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • La valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza sulla sussistenza e sull'attualità del pericolo posto a fondamento di una misura di protezione personale è espressione di ampia discrezionalità ed è sindacabile dal giudice amministrativo, in considerazione delle finalità del potere, principalmente sotto il profilo della manifesta irragionevolezza.
  • Non sussiste carenza di istruttoria quando, nel contraddittorio procedimentale, l'Amministrazione abbia esaminato approfonditamente la posizione dell'interessato e gli episodi rilevanti dell'ultimo periodo, motivando la loro non significatività quali indicatori attuali di rischio.
  • La competenza territoriale del TAR può radicarsi ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a. quando gli effetti del provvedimento impugnato sono destinati a prodursi esclusivamente nell'ambito regionale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaCompetenza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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