Cassazione Penale, Sentenza n. 36402/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disanzo impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibili le sue domande di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà) per non avere egli, dopo la notifica dell'ordine di esecuzione ex art. 666, comma 5, c.p.p., eletto o indicato personalmente il domicilio ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorrente sostiene che nell'atto di nomina del difensore era espressa l'elezione del domicilio presso lo studio del professionista e che tale adempimento sarebbe quindi stato assolto; contesta inoltre la mancata pronuncia del Tribunale sulla possibilità di esecuzione delle misure alternative in Stati esteri UE.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. richiede l'indicazione o l'elezione del domicilio da parte del condannato non detenuto e che tale adempimento è personale, ma può validamente consistere in una elezione di domicilio presso lo studio del difensore purché sia rituale e chiaramente manifestata come espressione della volontà del condannato. Nel caso concreto l'atto di nomina conteneva una dichiarazione di elezione di domicilio, sottoscritta dal Disanzo con firma autenticata, per cui l'obbligo risultava adempiuto. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Potenza per nuovo esame, con l'indicazione che il giudice di rinvio dovrà eventualmente affrontare anche la questione non decisa relativa all'esecuzione delle misure alternative nel territorio di Stati UE alla luce del d.lgs. 15/2/2016 n. 38 e della giurisprudenza.
Norme richiamate
La norma impone che il condannato non detenuto indichi o elegga personalmente il domicilio contestualmente alla richiesta di misure alternative; tale indicazione è atto personale non surrogabile dal difensore, ma una elezione di domicilio rituale presso lo studio del difensore, chiaramente espressa e sottoscritta, è valida se il domicilio del professionista è nel territorio nazionale
Rilevata solo nella premessa fattuale: la notifica dell'ordine di esecuzione attiva l'obbligo procedurale di cui all'art. 677, comma 2-bis, per il condannato non detenuto
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38
Richiamato in relazione alla possibilità di esecuzione delle misure alternative in Stati membri UE; il giudice del rinvio dovrà considerarne l'incidenza sulla praticabilità delle misure all'estero
Massime di principio
- La richiesta di misure alternative da parte di un condannato non detenuto è inammissibile se non è accompagnata dall'indicazione o elezione personale del domicilio ai sensi dell'art. 677 c.p.p.; l'obbligo è personale e non può essere supplito dal difensore o da una precedente elezione in altro grado del procedimento
- Un'elezione di domicilio effettuata presso lo studio del difensore è valida se risulta chiaramente manifestata come tale e sottoscritta dal condannato; in tal caso soddisfa l'onere previsto dalla norma e le comunicazioni possono essere effettuate in quel luogo
- La semplice indicazione del luogo di residenza anagrafica o la mera indicazione del domicilio nel solo atto difensivo non sostituiscono l'elezione personale richiesta dalla legge
- Se il giudice omette di valutare un'eccezione rilevante (es. esecuzione delle misure in altro Stato UE), la parte può ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo esame; la praticabilità di misure alternative all'estero richiede verifica della normativa di attuazione (es. d.lgs. 38/2016) e delle condizioni pratiche
- In presenza di dubbi sull'adeguatezza delle notifiche o sulla correttezza formale dell'elezione di domicilio, è consigliabile che il condannato compia l'elezione personalmente e la formalizzi in modo rituale per evitare inammissibilità
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