Ordinanza n. 3262/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del verbale della Commissione esaminatrice del “Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 144 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 120 dirigenti nelle amministrazioni statali” (Codice NR7KBDGG39), nella parte in cui ha attribuito al Dott. Giancarlo Neri il punteggio di 65/100 alla terza prova scritta (lingua inglese), dichiarandone la non ammissione alla prova orale; - del verbale n. 7 del 3 febbraio 2026 nel quale sono indicati i criteri di valutazione delle prove redatti dalla Commissione; - del conseguente elenco dei candidati ammessi alla prova orale in forma anonimizzata, pubblicato sul portale INPA, nella parte in cui non include il codice identificativo del ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi, ove esistenti e non conosciuti, i verbali recanti i criteri di valutazione specifici e le relative griglie di correzione, nella parte di interesse; e per l’adozione di ogni opportuno provvedimento teso a garantire la piena effettività alla tutela giurisdizionale richiesta dal ricorrente e, più, specificamente, la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere ammesso, anche con riserva, a sostenere la prova orale del concorso, con conseguente ordine alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione di consentire la partecipazione del ricorrente alla suddetta prova orale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha rigettato la domanda cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Secondo il giudice, le censure proposte tendevano nel complesso a sollecitare un inammissibile sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecnico-discrezionali spettanti alla commissione esaminatrice. Non è stata quindi accordata la sospensione degli atti né l’ammissione, anche con riserva, alla prova orale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: verbale della commissione esaminatrice che ha attribuito 65/100 alla terza prova scritta di lingua inglese, dichiarando il candidato non ammesso alla prova orale, unitamente ai criteri di valutazione e all’elenco degli ammessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il punteggio attribuito alla terza prova scritta di lingua inglese nell’ambito del concorso pubblico per l’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e per il reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali. Ha contestato altresì il verbale contenente i criteri di valutazione, l’elenco anonimizzato degli ammessi alla prova orale nella parte in cui non riportava il proprio codice identificativo e ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente, comprese le eventuali griglie di correzione. In via cautelare ha chiesto la sospensione degli atti e l’ammissione, anche con riserva, alla prova orale. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; è stata rigettata per insussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, le valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione esaminatrice non possono essere sostituite dal giudice amministrativo con una propria valutazione di merito.
- La domanda cautelare deve essere rigettata quando le censure, nel loro complesso, non evidenziano un fumus boni iuris ma mirano a ottenere un sindacato sostitutivo sulle valutazioni riservate alla commissione esaminatrice.
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