Ordinanza n. 1983/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione prima, n. 813 del 26 novembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva definito il giudizio relativo alla fuoriuscita di liquami e alla responsabilità per la gestione di condotte fognarie
Esito
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna n. 813 del 26 novembre 2022, in una controversia concernente la fuoriuscita di liquami pregiudizievoli per la salute pubblica e l’individuazione della condotta fognaria responsabile. Nel corso del giudizio d’appello, il Consiglio di Stato aveva disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a. per accertare l’esistenza di una linea fognaria inattiva parallela al collettore gestito dall’appellante, il suo stato di conservazione e manutenzione, la compatibilità con il sopralluogo del 10 febbraio 2021, nonché l’eventuale presenza di ulteriori scarichi non autorizzati e la qualità delle acque recapitate. La relazione di verificazione ha accertato l’esistenza di una seconda linea in gres DN 200 mm, funzionalmente inattiva in un determinato tratto e con pozzetti parzialmente o totalmente coperti da terra o vegetazione. I campioni hanno evidenziato caratteristiche differenti tra le acque della linea in esercizio in PVC DN 400 mm e quelle della linea in gres DN 200 mm, pur rilevando in quest’ultima una contaminazione fecale. Il verificatore non ha potuto individuare eventuali ulteriori utenze non autorizzate che immettessero reflui nelle condotte in esercizio. È stata inoltre rilevata una tubazione in polietilene di origine e funzione non chiarite. Ritenendo non ancora sufficienti gli accertamenti, il Collegio ha disposto un supplemento istruttorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello. Ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori, a carico sia del verificatore sia delle parti. In particolare, dovrà essere accertato se il tratto di linea interessato dalla contaminazione sia stato formalmente dismesso rispetto alle altre condutture gestite dall’appellante e quale soggetto ne abbia la disponibilità o la responsabilità dopo l’eventuale dismissione. In caso affermativo, le parti dovranno produrre la documentazione comprovante la dismissione. Dovrà inoltre essere verificato, mediante ogni strumento tecnico utilizzabile, se dalla condotta in gres DN 200 mm, qualificata come funzionalmente inattiva, o da ulteriori collettori privati, anche non censiti, transitino liquami non trattati nella condotta gestita dall’appellante. È stato assegnato il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito preliminare delle integrazioni istruttorie; nei successivi quindici giorni le parti potranno formulare osservazioni scritte e nei successivi trenta giorni il verificatore dovrà depositare la relazione finale, motivando sulle eventuali osservazioni. L’udienza di discussione del merito sarà fissata con separato provvedimento presidenziale.
Norme richiamate
La disposizione è utilizzata quale base per disporre e integrare la verificazione tecnica necessaria all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione.
memorie ex art. 73 c.p.a.
Richiamato con riguardo alle memorie depositate dalle parti in vista dell’udienza pubblica.
Massime di principio
- Quando la relazione di verificazione non consente di stabilire con sufficiente certezza l’origine della contaminazione e il soggetto cui imputare la gestione o la responsabilità di una condotta, il giudice amministrativo può disporre un supplemento istruttorio, richiedendo ulteriori accertamenti tecnici e documentali.
- In una controversia sulla responsabilità per reflui non trattati, è rilevante accertare non solo l’inattività funzionale di una condotta, ma anche la sua eventuale dismissione formale, la documentazione che la comprova e il soggetto cui la condotta risulta affidata o imputabile dopo la dismissione.
- La diversa composizione chimica e batteriologica dei campioni prelevati da condotte parallele può escludere, allo stato degli accertamenti, la confluenza di una linea nell’altra, ma non elimina la necessità di verificare ulteriori possibili collegamenti o collettori privati non censiti.
- Il giudice può rinviare la fissazione dell’udienza di merito e stabilire una sequenza procedimentale articolata di deposito degli accertamenti, osservazioni delle parti e relazione finale motivata del verificatore, quando tali attività siano necessarie per completare l’istruttoria.
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