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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05301/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia validamente formulata dai difensori muniti di procura speciale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non emergevano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la decisione di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità nei confronti dell'imputato. Contro tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione, ma i difensori del ricorrente, muniti di procura speciale, hanno successivamente rinunciato al ricorso. La Corte di cassazione ha quindi esaminato esclusivamente l'effetto processuale della rinuncia sopravvenuta, dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione e applicando le conseguenze economiche previste dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.p.

    la rinuncia al ricorso, se validamente formulata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 591, comma 1, lett. d, c.p.p.

    la sopravvenuta rinuncia integra una causa di inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi escludenti la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è validamente prestata da difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando la decisione di legittimità è definita solo dalla rinuncia al ricorso, la Corte non entra nel merito dei motivi di impugnazione e non si pronuncia sulla fondatezza della condanna di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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