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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46034/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso in Cassazione impugna l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello nel foro dell'imputato per mancato deposito, da parte del difensore, di una procura speciale ad impugnare rilasciata dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. La difesa ha sostenuto che l'imputato risultava detenuto 'per altra causa' e che, pertanto, l'elezione di domicilio era superflua in quanto la notifica doveva essere effettuata personalmente nel luogo di detenzione ai sensi dell'art. 156 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando un chiarimento delle Sezioni Unite (sentenza 24 ottobre 2024) circa l'applicabilità della disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, e la giurisprudenza secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione anche quando la detenzione sia 'per altra causa', la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    La norma stabilisce l'obbligo della procura speciale contenente l'elezione di domicilio per l'impugnazione; la Corte ha però ritenuto che, se dagli atti risulta lo stato di detenzione per altra causa e la notifica deve essere eseguita personalmente, l'assenza di tale elezione non può automaticamente giustificare l'inammissibilità

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024

    Le Sezioni Unite hanno chiarito la decorrenza temporale: la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte entro il termine indicato, perciò nel caso esaminato la norma è applicabile

  • art. 156, cod. proc. pen.

    La norma sulle notificazioni personali alla persona detenuta è stata interpretata nel senso che la consegna di copia nel luogo di detenzione è la regola e si applica anche al detenuto 'per altra causa', rendendo in taluni casi irrilevante l'elezione di domicilio nella procura speciale

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro di censura nel ricorso per Cassazione (violazione di legge per inosservanza/erronea applicazione delle norme sul deposito della procura speciale)

  • Sez. U. sent. 24 ottobre 2024

    la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ... continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024

    Le Sezioni Unite hanno fornito un orientamento chiarificatore sull'ambito temporale di applicazione della disciplina abrogata e hanno ribadito il principio sulla modalità della notifica al detenuto

  • Sez. U. n. 12778 del 27/02/2020

    le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione e ... anche nei confronti del detenuto 'per altra causa' (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020)

    La giurisprudenza di legittimità stabilisce che la regola della notifica personale nel luogo di detenzione si applica anche quando la detenzione riguarda altra causa e quando lo stato di detenzione risulti dagli atti

Massime di principio

  • Per le impugnazioni proposte entro il 24/08/2024 si applicano le disposizioni dell'art. 581 (compresi i commi 1-ter e 1-quater) nonostante una successiva abrogazione, salvo diverso intervento legislativo con decorrenza stabilita
  • Se dagli atti risulta che l'imputato è detenuto (anche 'per altra causa'), la notifica deve di regola essere eseguita mediante consegna personale della copia nel luogo di detenzione ai sensi dell'art. 156 c.p.p.; in tali casi l'assenza dell'elezione di domicilio nella procura speciale non è necessariamente motivo di inammissibilità dell'impugnazione
  • Il difensore resta comunque tenuto, salvo casi in cui la notifica personale sia evidentemente dovuta e possibile, a rispettare gli obblighi formali (procura speciale, eventuale elezione di domicilio) richiesti dalla normativa vigente; l'omissione non può essere sanzionata automaticamente senza verificare le concrete modalità e possibilità della notifica
  • Il giudice di merito deve accertare dagli atti lo stato di detenzione e la correttezza formale delle notifiche prima di dichiarare inammissibile un'appello per vizio formale; la Corte di legittimità può annullare l'ordinanza che non abbia effettuato tale valutazione
  • In presenza di discrepanze o di dubbi sulla regolarità della notifica, la soluzione praticabile è la rimessione degli atti al giudice d'appello per riesame, piuttosto che un rigetto immediato per inammissibilità

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