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Sentenza

Sentenza n. 1542/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti di approvazione e rettifica della graduatoria del concorso straordinario per la classe di concorso A048 in Emilia-Romagna, nella parte in cui hanno attribuito alla candidata 15 punti per titoli e collocata al n. 71, nonché il verbale della commissione che ha escluso l’attribuzione di 7,5 punti per la laurea in Scienze motorie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata, che aveva conseguito il diploma ISEF nel 1997 e la laurea in Scienze motorie nel 2003, aveva inizialmente ottenuto 22,5 punti per titoli e il 14° posto in graduatoria; con la graduatoria rettificata del 22 giugno 2023 i punti per titoli erano stati ridotti a 15 e la posizione era scesa al 71° posto. Ha dedotto la violazione dell’art. 9-bis del d.l. n. 73/2021, sostenendo che la laurea in Scienze motorie, ulteriore rispetto al diploma ISEF dichiarato come titolo di accesso, dovesse essere valutata con 7,5 punti ai sensi del punto B.4.6 dell’Allegato B al D.M. n. 108/2022. Ha inoltre contestato la mancata interlocuzione procedimentale e l’assenza di motivazione sulla decurtazione, richiamando l’art. 97 Cost., l’art. 3 della l. n. 241/1990 e vizi di istruttoria, sviamento e irragionevolezza. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale n. 5 del 20 giugno 2023, nel quale la commissione aveva deliberato di non valutare il diploma ISEF e la laurea in Scienze motorie come titolo aggiuntivo, indipendentemente da quale fosse stato dichiarato titolo di accesso. Il Ministero ha eccepito la tardività e l’inammissibilità dei motivi aggiunti e, nel merito, l’infondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha prescisso dalle eccezioni preliminari del Ministero e ha respinto nel merito il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Il punto B.4.6 dell’Allegato B al D.M. n. 108/2022 riconosce 7,5 punti per un titolo ulteriore rispetto a quello di accesso. Nel caso concreto, la candidata aveva indicato il diploma ISEF come titolo di accesso e la laurea in Scienze motorie come titolo ulteriore; tuttavia, l’art. 1 della l. n. 136/2002 equipara il diploma in educazione fisica ISEF alla laurea in Scienze delle attività motorie e sportive. La laurea dichiarata, pertanto, era equiparata per legge al titolo di accesso e non poteva generare un punteggio aggiuntivo. Il TAR ha distinto il caso da quello deciso con sentenza n. 27/2026, relativo a una laurea specialistica in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative, titolo diverso e non equiparabile al diploma ISEF. Ha quindi ritenuto corretto il punteggio zero per gli ulteriori titoli, senza accogliere le censure sulla mancata interlocuzione o sulla motivazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-bis d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106

    Invero, l’equiparazione tra il diploma in educazione fisica (Isef) e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive, introdotta dall’art. 1 della legge n. 136 del 2002, impedisce di poter considerare quale titolo valutabile ai sensi del punto B.4.6 dell’Allegato B al D.M. n. 108/2022 - e, quindi, idoneo ad attribuire un punteggio ulteriore – un titolo equiparato per legge a quello indicato ai fini dell’accesso alla procedura concorsuale e per il quale è già stato assegnato un punteggio.

    La disposizione invocata dalla candidata non comporta che un titolo equiparato per legge al titolo di accesso possa ricevere anche un punteggio aggiuntivo come titolo ulteriore.

  • punto B.4.6 dell’Allegato B al D.M. n. 108/2022

    Giova ricordare, a tal proposito, che il punto B.4.6 prevede l’attribuzione di 7,5 punti in caso di “Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale”.

    Il punteggio aggiuntivo spetta soltanto per un titolo che sia effettivamente ulteriore e distinto dal titolo di accesso alla procedura; non spetta per un titolo che sia equiparato per legge a quello già valutato come titolo di accesso.

  • art. 1 l. 18 giugno 2002, n. 136

    Invero, l’equiparazione tra il diploma in educazione fisica (Isef) e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive, introdotta dall’art. 1 della legge n. 136 del 2002, impedisce di poter considerare quale titolo valutabile ai sensi del punto B.4.6 dell’Allegato B al D.M. n. 108/2022 - e, quindi, idoneo ad attribuire un punteggio ulteriore – un titolo equiparato per legge a quello indicato ai fini dell’accesso alla procedura concorsuale e per il quale è già stato assegnato un punteggio.

    L’equiparazione legale tra diploma ISEF e laurea in Scienze delle attività motorie e sportive preclude la valutazione di quest’ultima come titolo aggiuntivo quando il diploma ISEF è stato utilizzato come titolo di accesso.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, il punteggio previsto per un titolo ulteriore rispetto a quello di accesso non spetta quando il titolo dichiarato come aggiuntivo è equiparato per legge al titolo già utilizzato per l’accesso e valutato ai fini della partecipazione.
  • La valutabilità di un titolo ulteriore dipende dalla sua effettiva diversità dal titolo di accesso: una laurea specialistica distinta, che presupponga il possesso del diploma utilizzato per accedere al corso e non sia ad esso legalmente equiparata, non può essere assimilata al titolo di accesso per negare automaticamente il punteggio aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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