Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37847/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto opposizione all'esecuzione per rilascio promossa da Rosario Scuderi (assuntore del fallimento di Antonino Scuderi) nei confronti di Sebastiano Zappalà, contestando la legittimità e l'esecuzione del titolo (sentenza di simulazione e successiva esecutorietà): hanno dedotto l'indeterminatezza del titolo esecutivo, l'improcedibilità dell'esecuzione per immobile sottoposto a custodia giudiziaria, l'inopponibilità della sentenza di simulazione ai loro diritti (per acquisti anteriori o per sentenze ex art. 2932 c.c.) e hanno rivendicato posizioni creditorie nei confronti dello Zappalà in virtù di surrogazione su pignoramenti anteriori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'improponibilità ab origine dell'opposizione esecutiva proposta (qualificata come opposizione ex art. 619 c.p.c.) perché i ricorrenti miravano a contestare il contenuto del titolo giudiziale e/o a far valere diritti anteriori sul bene: tali censure dovevano essere esperite con l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (o con gli altri rimedi competenti) e non con l'opposizione esecutiva. Inoltre la Corte ha evidenziato la mancata chiamata dell'esecutato (Sebastiano Zappalà), litisconsorte necessario, ma ha ritenuto che, per ragioni di tutela della ragionevole durata del processo, non fosse utile rinviare il giudizio dato che l'azione era improponibile ab origine. Conseguentemente la Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello; ha condannato i ricorrenti in solido al rimborso delle spese dei gradi di merito in favore del controricorrente, ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ha disposto l'ulteriore obbligo contributivo previsto dalla normativa sul contributo unificato, qualora dovuto.

Norme richiamate

  • art. 619 cod. proc. civ.

    L'opposizione ex art. 619, strumento di opposizione esecutiva di terzo, non può essere utilizzata per contestare il contenuto del titolo giudiziale; essa va usata solo per dedurre errori nell'attuazione dell'esecuzione (esecuzione eccedente il contenuto del titolo).

  • art. 404 cod. proc. civ.

    Se il terzo contesta la validità o l'opponibilità del titolo formato fra terzi (ovvero si ritiene titolare del medesimo diritto accertato dal titolo), la tutela va esercitata mediante l'opposizione di terzo ex art. 404 e non mediante l'opposizione esecutiva.

  • art. 615 cod. proc. civ.

    L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 è il rimedio quando, dopo la formazione del titolo, sia intervenuto un fatto estintivo o impeditivo della pretesa; non serve a rimettere in discussione il contenuto del titolo con cui il processo si era formato.

  • art. 1416, comma 2, cod. civ.

    Richiamata dalla Corte territoriale per dirimere conflitti di prelazioni/crediti tra soggetti diversi, valorizzando l'anteriorità dei crediti concorsuali rispetto a quelli vantati sui beni dell'acquirente simulato.

  • art. 2932 cod. civ.

    Norma citata dai ricorrenti come base per domande di trasferimento a loro favore; la Corte osserva che le pretese derivanti da pronunce di trasferimento antecedenti alla trascrizione del titolo devono essere fatte valere con i rimedi processuali appropriati (es. art. 404) e non con l'opposizione esecutiva generica.

  • art. 382 cod. proc. civ.

    Consente alla Cassazione la declaratoria di cassazione senza rinvio quando la decisione impugnata sia viziata per motivi che rendono ab origine improponibile l'azione: nel caso, la Corte ha cassato senza rinvio per improponibilità dell'opposizione.

  • art. 385, comma 2, cod. proc. civ.

    Norma richiamata per la disciplina delle spese di lite da liquidare a seguito della decisione della Cassazione; la Corte ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario del resistente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (modificato dalla L. 228/2012)

    Prevede l'obbligo, in determinate condizioni, del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per tale versamento.

  • art. 111 Cost.

    Il principio della ragionevole durata del processo giustifica, in casi di improponibilità manifesta dell'azione, la cassazione senza rinvio per evitare inutili allungamenti dei tempi processuali.

Massime di principio

  • Il terzo che si ritenga pregiudicato da una sentenza formatasi fra altri non può usare l'opposizione esecutiva (art. 619 c.p.c.) per rimettere in discussione il contenuto del titolo: per rendere il titolo inopponibile deve proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
  • Le opposizioni esecutive (art. 615 e art. 619 c.p.c.) sono rimedi contro errori nell'esecuzione o nell'esecuzione eccedente il titolo, non strumenti sostitutivi dell'impugnazione del titolo stesso.
  • L'esecutato (colui nei cui confronti il titolo ha efficacia esecutiva) è litisconsorte necessario nelle cause connesse alla procedura esecutiva; la sua mancata partecipazione può determinare vizio del contraddittorio rilevabile d'ufficio.
  • Se l'azione proposta risulta improponibile ab origine, la Cassazione può cassare senza rinvio per evitare un inutile protrarsi del processo, nel rispetto del principio di ragionevole durata (art. 111 Cost.).
  • Chi contesta l'opponibilità di una sentenza formatasi fra terzi o rivendica diritti anteriori sul bene deve scegliere il rimedio giurisdizionale corretto (art. 404, o altri mezzi), pena l'inammissibilità dell'azione e la condanna alle spese.
  • Il giudice di merito può risolvere conflitti tra creditori applicando criteri di priorità (es. art. 1416 c.c. per i crediti concorsuali), ma tali soluzioni non eliminano l'onere per i terzi di impugnare correttamente il titolo quando necessario.
  • Anche in presenza di profili processuali (mancata chiamata dell'esecutato), il giudice di legittimità valuta l'opportunità di pronunciarsi senza rinvio quando la questione sostanziale sia l'improponibilità dell'azione, per evitare ritualità inutili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.