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Ordinanza

Ordinanza n. 2354/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, 14 maggio 2025, n. 2829, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo concernente l’assegnazione del militare a una sede di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non emergono i motivi specifici dell’appello né il contenuto puntuale del provvedimento amministrativo contestato. La questione cautelare è stata esaminata con riguardo alla sussistenza del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. La decisione si fonda sull’assenza del periculum in mora: la stessa Amministrazione ha riconosciuto che, qualora il giudizio di merito si concludesse favorevolmente per l’appellante, questi sarebbe assegnato definitivamente alla sede richiesta anche in soprannumero. Tale circostanza esclude un pregiudizio cautelare irreparabile o non adeguatamente reintegrabile nelle more del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata per carenza del periculum in mora quando l’amministrazione riconosca che, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, la posizione dell’interessato potrà essere integralmente ripristinata, anche mediante assegnazione definitiva alla sede richiesta in soprannumero.
  • La prospettiva di una piena reintegrazione dell’interessato all’esito del giudizio di merito esclude, nelle more, la sussistenza di un pregiudizio cautelare irreparabile o non adeguatamente riparabile.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelareAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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