Cassazione Penale, Ordinanza n. 24369/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente contro le ordinanze del Tribunale di sorveglianza. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, sul presupposto che non fossero assenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il soggetto interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro due ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Perugia, emesse il 9 e il 30 gennaio 2025. La Corte rileva che sia i provvedimenti impugnati sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Per effetto di tale riforma, il ricorso dell'imputato, e quindi anche del condannato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso è stato presentato personalmente, senza la necessaria sottoscrizione tecnica, viene dichiarata l'inammissibilità de plano. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo la Corte non esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso dell'imputato o del condannato per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale non è sufficiente dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando risulta immediatamente dagli atti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Ha introdotto l'obbligo di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore cassazionista per l'imputato e, quindi, anche per il condannato.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano esclusi profili di colpa nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato è inammissibile quando, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione del ricorso può essere dichiarata de plano quando il vizio risulti immediatamente dagli atti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, ove non siano esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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