Cassazione Penale, Ordinanza n. 06673/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'opposizione proposta nell'interesse del condannato avverso l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale. L'ordine riguardava la pena da espiare dopo il riconoscimento della continuazione tra distinti reati di associazione di stampo mafioso. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: i primi due denunciavano violazione di legge e vizi di motivazione sul computo della pena complessiva concretamente eseguibile, sostenendo che, una volta riconosciuta la continuazione e ridotta la pena finale, avrebbe dovuto essere scomputata la pena effettivamente già espiata per uno dei reati unificati e non solo la quota di aumento determinata in sede esecutiva; il terzo censurava l'asserita affermazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non sarebbe stata configurabile la continuazione tra i reati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché il principio consolidato esclude che il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva consenta di imputare automaticamente alla pena da eseguire la differenza tra cumulo materiale e pena unificata: ai fini dell'art. 657, comma 4, c.p.p. rilevano solo la custodia cautelare e le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato, con necessaria scissione del reato continuato nelle singole violazioni. Poiché la pena espiata risultava interamente scontata prima della commissione dell'altro reato satellite, il rigetto dell'opposizione era corretto. Il terzo motivo è stato considerato eccentrico rispetto alla decisione impugnata, che non aveva negato la continuazione già riconosciuta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato
In sede esecutiva, il computo della pena già espiata non può operare in modo automatico sulla pena complessiva rideterminata per effetto della continuazione; rilevano solo i periodi di custodia cautelare o di espiazione senza titolo nei limiti indicati dalla norma.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati in sede esecutiva, con conseguente rideterminazione della pena complessiva, non comporta di per sé che la differenza tra cumulo materiale e pena unificata sia automaticamente scomputabile dalla pena da eseguire.
- Ai fini dell'art. 657, comma 4, c.p.p., possono essere computate soltanto la custodia cautelare e le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato, con esclusione di un automatismo che trasformi l'espiazione di una singola pena già determinata in cognizione in detrazione integrale sulla pena finale.
- Quando il reato continuato è composto da violazioni commesse in tempi diversi, deve essere scisso nelle singole violazioni per verificare se la pena già espiata sia temporalmente e giuridicamente riferibile al reato per cui si procede in esecuzione.
- Un motivo di ricorso che non si confronti con il contenuto effettivo della decisione impugnata è inammissibile perché eccentrico rispetto alla ratio dell'ordinanza censurata.
Come è indicizzato
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