Sentenza n. 106/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 277/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29/06/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 277/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria il 10 febbraio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, pur intimato, non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi novanta giorni, su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e con distrazione delle spese in favore del difensore.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e nominando, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione dopo la notificazione utile alla decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il creditore può agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inadempienza dell'amministrazione, il giudice deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all'amministrazione in caso di ulteriore inerzia e su istanza della parte interessata.
- La perdurante mancata esecuzione di un giudicato giustifica la condanna dell'amministrazione soccombente alle spese del giudizio di ottemperanza.
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