Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 106/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 277/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29/06/2023.

Giustizia amministrativa202501146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 277/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria il 10 febbraio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, pur intimato, non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi novanta giorni, su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e con distrazione delle spese in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e nominando, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione dopo la notificazione utile alla decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il creditore può agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inadempienza dell'amministrazione, il giudice deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all'amministrazione in caso di ulteriore inerzia e su istanza della parte interessata.
  • La perdurante mancata esecuzione di un giudicato giustifica la condanna dell'amministrazione soccombente alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.