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Sentenza

Sentenza n. 181/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale del 5 febbraio 2026 che ha confermato il calcolo dei contributi di costruzione, richiesto un saldo di € 94.038,12 e negato l’esenzione dall’urbanizzazione primaria per autorimessa e locali accessori; comunicazione del 7 giugno 2023 sul diniego di annotazione del vincolo pertinenziale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda i contributi dovuti per la demolizione e ricostruzione di un edificio e la realizzazione di un’autorimessa interrata di 20 posti auto, nell’ambito della pratica edilizia n. 7/2020. Dopo richieste di contributi per complessivi € 285.840,42 e successivi ricalcoli, il Comune, con atto del 5 febbraio 2026, ha determinato in € 242.285,94 l’importo complessivo e richiesto un saldo di € 94.038,12. I ricorrenti hanno domandato in via principale l’accertamento del diritto all’annotazione tavolare del vincolo pertinenziale ai sensi dell’art. 124 l.p. n. 13/1997 per 12 posti auto, sostenendo che fossero necessari ad adeguare l’edificio preesistente agli standard dell’art. 123 e che l’annotazione avesse natura ricognitiva; hanno dedotto che la SCA parziale non precludesse l’agevolazione e che dovesse applicarsi la normativa vigente all’avvio del procedimento. Hanno inoltre contestato, ai sensi dell’art. 6.3 del regolamento comunale e del punto 2.2 della deliberazione provinciale n. 1816/2009, la richiesta di urbanizzazione primaria per parcheggi, cantine e locali tecnici, chiedendo in subordine la riduzione del saldo a non più di € 50.687,05. Il primo motivo deduceva violazione di legge, travisamento, contraddittorietà, difetto d’istruttoria e violazione dei principi di buon andamento e leale collaborazione; il secondo deduceva violazione delle fonti provinciali e del regolamento comunale, oltre a difetto di motivazione e d’istruttoria e travisamento dei fatti.

La decisione

Il primo motivo è stato respinto: mancavano gli allegati alla concessione edilizia n. 61/2020 necessari per verificare i presupposti dell’art. 124 l.p. n. 13/1997. Tale disposizione consente parcheggi in deroga solo nella misura strettamente necessaria ad adeguare edifici esistenti al 22 luglio 1992 agli standard dell’art. 123; occorre quindi confrontare la dotazione richiesta con quella legittimamente esistente a quella data, includendo tutti gli spazi di sosta, anche scoperti. La relazione tecnica deve indicare dotazione richiesta, dotazione preesistente, fabbisogno effettivo e nuovi parcheggi; senza tali dati non è possibile riconoscere l’agevolazione richiesta. Il secondo motivo è stato accolto. L’art. 6.3 del regolamento comunale esenta dalla sola urbanizzazione primaria gli usi accessori e i parcheggi; gli artt. 6.2 e 6.8 disciplinano invece esenzioni totali per fattispecie diverse e non limitano la regola generale dell’art. 6.3. Inoltre, il punto 2.2 della deliberazione provinciale n. 1816/2009, fonte sovraordinata, esclude l’onere di urbanizzazione primaria per tutti i parcheggi e i volumi accessori, senza distinzione tra edilizia libera e convenzionata. La prassi comunale non può giustificare un prelievo contrario a tali disposizioni. È stato pertanto disposto lo stralcio di € 43.351,08 dal totale di € 242.285,94, rideterminando il dovuto in € 198.934,86 e il saldo, detratti € 148.247,82 già versati, in € 50.687,04. Il ricorso è stato accolto parzialmente nei sensi indicati; il Comune è stato condannato a pagare € 3.000,00 di spese, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    L’odierno ricorso è proposto in giurisdizione esclusiva sui diritti patrimoniali (art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.) per l’accertamento e la rideterminazione dei contributi di concessione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) dovuti per l’intervento edilizio “Pratica n. 7/2020” (demolizione e ricostruzione di un immobile con realizzazione di autorimessa interrata) nel Comune di Sesto.

    La controversia sull’accertamento e sulla rideterminazione dei contributi di concessione edilizia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui diritti patrimoniali.

  • art. 124 l.p. n. 13/1997

    Infatti, l’art. 124 richiamato non attribuisce una facoltà generale di realizzare parcheggi in deroga urbanistica, ma consente la deroga (tra l’altro solo eventuale) esclusivamente per adeguare gli edifici esistenti alla data del 22 luglio 1992 agli standard fissati dall’art. 123 della medesima legge.

    La deroga e la disciplina agevolativa riguardano soltanto i parcheggi necessari ad adeguare un edificio esistente al 22 luglio 1992 agli standard legali, non una facoltà generale di realizzare posti auto in deroga.

  • art. 123 l.p. n. 13/1997

    La determinazione della dotazione richiesta (art. 123) si calcola considerando la volumetria dell’edificio (almeno 1 posto macchina ogni 200 m³ di costruzione) e garantendo almeno un posto auto per ciascun alloggio.

    La dotazione di parcheggi richiesta va determinata considerando il rapporto di almeno un posto auto ogni 200 m³ e, comunque, almeno un posto per ciascun alloggio; essa va confrontata con la dotazione preesistente per individuare il fabbisogno di adeguamento.

  • art. 6.3 del Regolamento comunale per la determinazione e la riscossione del contributo sul costo di costruzione e del contributo di urbanizzazione

    L’art. 6.3 del Regolamento comunale (doc. 1 dell’Amministrazione resistente) dispone espressamente che: “Il contributo di urbanizzazione primaria non è dovuto per edifici o parti di edifici destinati ad usi accessori. Quali edifici o parti di edifici destinati ad usi accessori ai sensi del presente articolo si considerano quelli che non sono accessibili né per il pubblico né per la clientela e nei quali non si intrattengono persone se non sporadicamente, e parcheggi”.

    La disposizione esclude l’urbanizzazione primaria per gli spazi accessori e i parcheggi, compresi quelli pertinenziali a residenze non convenzionate.

  • punto 2.2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1816/2009

    Ebbene, il punto 2.2 della delibera della Giunta provinciale n. 1816/2009, emanata in attuazione dell’art. 66, comma 4, della L.P. n. 13/1997, stabilisce a livello sovraordinato che per tutti i parcheggi e i volumi accessori non è dovuto il contributo di urbanizzazione primaria, senza alcuna limitazione al tipo di edilizia (convenzionata o libera) o alle aziende.

    La deliberazione provinciale esclude l’urbanizzazione primaria per tutti i parcheggi e i volumi accessori, senza limitazioni legate alla natura convenzionata o libera dell’edilizia, e prevale sulle disposizioni comunali incompatibili.

  • art. 66, comma 4, l.p. n. 13/1997

    Ebbene, il punto 2.2 della delibera della Giunta provinciale n. 1816/2009, emanata in attuazione dell’art. 66, comma 4, della L.P. n. 13/1997, stabilisce a livello sovraordinato che per tutti i parcheggi e i volumi accessori non è dovuto il contributo di urbanizzazione primaria, senza alcuna limitazione al tipo di edilizia (convenzionata o libera) o alle aziende.

    La disposizione è indicata quale base legislativa della deliberazione provinciale che stabilisce l’esenzione dall’urbanizzazione primaria per parcheggi e volumi accessori.

Massime di principio

  • La deroga prevista per realizzare parcheggi a servizio di edifici esistenti opera soltanto nella misura necessaria ad adeguare la dotazione dell’edificio agli standard normativi: il fabbisogno si determina sottraendo ai parcheggi richiesti quelli legittimamente preesistenti alla data rilevante, includendo anche gli spazi scoperti.
  • Per dimostrare il diritto alla deroga e alle relative agevolazioni, la documentazione tecnica deve distinguere la dotazione richiesta, quella preesistente, il fabbisogno effettivo e i nuovi parcheggi progettati; i parcheggi eccedenti il fabbisogno non beneficiano della disciplina derogatoria.
  • La previsione regolamentare che esenta dalla sola urbanizzazione primaria gli usi accessori e i parcheggi è complementare, e non incompatibile, con disposizioni che accordano esenzioni complessive per specifiche categorie di edifici o di soggetti.
  • Quando una deliberazione provinciale sovraordinata esclude l’urbanizzazione primaria per parcheggi e volumi accessori senza distinguere tra edilizia convenzionata e libera, il regolamento comunale e la prassi amministrativa non possono restringere l’esenzione.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaRiserva di legge e gerarchia delle fonti

Testo integrale

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