Sentenza n. 16224/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 29 maggio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentata il 29 maggio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda del 29 maggio 2024, diretta al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto che, nonostante la scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento né richiesto integrazioni documentali, impedendole di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere: presentazione di un’istanza formale e scadenza del termine senza pronuncia. Il Ministero è rimasto inerte dalla domanda del 29 maggio 2024 e non ha chiesto integrazioni; risultano quindi violati il termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990 e i termini dell’art. 16 del d.lgs. 206/2007. Il termine per la conclusione è stato individuato in un massimo di quattro mesi, comprendendo i trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e i tre mesi per il provvedimento conclusivo, nell’eventualità di richiesta di integrazioni. Il Ministero è stato condannato a rispondere con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, provvederà il commissario ad acta nominato, il Direttore generale ministeriale competente, entro i successivi 90 giorni, con facoltà di delega e senza compenso. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e a quelli enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Spese a carico del Ministero, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
atteso che a fronte della domanda di riconoscimento presentata in data 29 maggio 2024, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007
Il termine generale di trenta giorni concorre con quello speciale previsto per il riconoscimento delle qualifiche professionali; l’inosservanza dei termini, in presenza di istanza formale e in assenza di pronuncia, integra silenzio-inadempimento.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di eventuale richiesta contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Nel procedimento di riconoscimento, l’autorità verifica entro trenta giorni la completezza della documentazione e adotta il provvedimento entro tre mesi; il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi quando occorra richiedere integrazioni.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è fondata quando il privato presenta un’istanza formale che attiva un obbligo di provvedere e il termine applicabile scade senza che l’amministrazione adotti una pronuncia.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento entro tre mesi; se sono richieste integrazioni, il termine complessivo per concludere il procedimento è al massimo di quattro mesi.
- Accertata l’inerzia, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, con termine decorrente dalla scadenza assegnata all’amministrazione, per il caso di persistente inadempienza.
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