Ordinanza n. 40/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno derivante dall’illegittima determinazione del -OMISSIS-, con la quale lo Sportello unico per le attività produttive presso l'Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno – Sinello ha concluso negativamente la Conferenza di servizi decisoria indetta per l'approvazione della richiesta di permesso di costruire, avanzata con istanza prot. n. -OMISSIS-, volta alla realizzazione di un piazzale industriale e rifunzionalizzazione di un immobile esistente; del parere negativo reso dal Comune di -OMISSIS- prot n. -OMISSIS-; dell'integrazione al parere negativo espresso dal Comune di -OMISSIS- con atto prot. n. -OMISSIS-; del provvedimento datato 21.10.2020, reso nella pratica n. -OMISSIS-, con il quale il SUAP ha nuovamente comunicato il rigetto dell'istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente; della determinazione del 07.05.2021, resa nella pratica n. -OMISSIS-, con la quale il SUAP ha concluso negativamente la Conferenza di servizi decisoria semplificata, ai sensi dell'art. 14–bis, comma 5, legge n. 241/1990, indetta per l'approvazione della richiesta di permesso di costruire, avanzata con istanza prot. n. -OMISSIS-, volta alla realizzazione di un piazzale industriale e rifunzionalizzazione di un immobile esistente; del preavviso di diniego del 09/04/2021 reso nella pratica n. -OMISSIS- con il quale il SUAP ha comunicato il rigetto dell'istanza di permesso di costruire presentata dalla Ditta ricorrente e contestualmente “l'avvio del procedimento di rigetto ed archiviazione”; del parere negativo (riscontro osservazioni) del Comune di -OMISSIS- pro.t n. -OMISSIS-; del parere negativo del Comune di -OMISSIS- pro.t n. 334 del 23/01/2021; della conferma del parere negativo del Comune di -OMISSIS-, adottato con atto del 09.04.2021 prot. n. 3419; del parere urbanistico trasmesso dal Comune di -OMISSIS- – Ufficio tecnico edilizia urbanistica prot. n. -OMISSIS-, emesso nella pratica -OMISSIS- – “Intervento per lavori per la realizzazione di un piazzale industriale e rifunzionalizzazione di un immobile esistente “-OMISSIS-”; della determina di conclusione negativa della Conferenza di servizi emessa dal SUAP - prot. n. -OMISSIS- - con la quale è stata respinta la richiesta della ricorrente (pratica SUAP -OMISSIS-) volta alla realizzazione di un intervento per la realizzazione di un piazzale industriale e per la rifunzionalizzazione di un immobile esistente “-OMISSIS-”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazioni e pareri negativi conclusivi di conferenze di servizi relativi a una richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un piazzale industriale e la rifunzionalizzazione di un immobile esistente
Esito
La controversia
L’impresa ha proposto un’azione di accertamento del diritto al risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall’illegittimità di una serie di determinazioni del S.U.A.P. e di pareri comunali negativi, con cui è stata respinta o conclusa negativamente la procedura relativa alla richiesta di permesso di costruire. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né le specifiche censure rivolte agli atti amministrativi. Il Presidente del TAR ha ritenuto necessario acquisire dalle parti una dichiarazione sull’attuale persistenza dell’interesse alla decisione di merito, sull’eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, in caso di persistente interesse, sulle eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto incombenti istruttori consistenti nel deposito, da parte delle parti costituite, di dichiarazioni sull’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio, sull’eventuale sussistenza di ragioni di rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere e sulle eventuali connessioni con altri giudizi. Il termine per il deposito è stato fissato al 30 settembre 2026. Non è stata assunta alcuna decisione sul merito della domanda risarcitoria né sulla legittimità degli atti contestati.
Norme richiamate
È richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
È richiamato in relazione alla funzionalità dell’azione del tribunale e alla necessità di fissare con priorità i soli ricorsi che richiedano un’effettiva trattazione del merito.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio di cooperazione tra giudice e parti giustifica la richiesta di informazioni sull’attualità dell’interesse e sulle eventuali cause di definizione anticipata o connessione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Prima di fissare la causa per la trattazione del merito, il giudice amministrativo può disporre, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., incombenti istruttori volti a verificare se permanga l’interesse alla decisione o se siano sopravvenute rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- In applicazione del dovere di cooperazione per la ragionevole durata del processo, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite una dichiarazione aggiornata sull’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio e sulle eventuali connessioni con altri giudizi pendenti.
- La richiesta di dichiarazioni sull’interesse alla decisione non comporta alcuna anticipazione della decisione di merito né una valutazione sulla fondatezza dell’azione, che resta espressamente riservata al Collegio.
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