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Ordinanza

Ordinanza n. 36/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della deliberazione del Direttore Generale della ULSS 7 n. 2007 del 31 ottobre 2025, comunicata in data 4 dicembre 2025, con il quale è stata aggiudicata alla società Zimmer Biomet Italia s.r.l. la «procedura aperta per la fornitura di sistemi per artroscopia mini-invasiva ed elettrochirurgica, suddivisa in n. 10 lotti. aulss7_2024_ 00287» (CIG B4B2AC111B), limitatamente al lotto n. 2; - dei verbali di gara, relativamente al lotto n. 2, nei quali la Commissione Giudicatrice ha espresso i punteggi relativi alla qualità delle offerte; - in subordine degli atti di gara relativamente al lotto n. 2; per l’accertamento e la declaratoria ex art. 122 c.p.a. dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione limitatamente al lotto n. 2, nonché dell’inefficacia del relativo contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio; nonché, in subordine, per la condanna della ULSS 7 al risarcimento del danno in forma specifica tramite il subentro della ricorrente nel contratto e qualora non fosse possibile, in subordine, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente di parte ricorrente che ci si riserva di quantificare in corso di causa.

Giustizia amministrativa202502457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 2 di una procedura aperta per la fornitura di sistemi per artroscopia mini-invasiva ed elettrochirurgica, nonché i verbali di gara relativi ai punteggi qualitativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa concorrente non aggiudicataria ha impugnato l'aggiudicazione del lotto n. 2, i verbali nei quali la commissione giudicatrice ha attribuito i punteggi relativi alla qualità delle offerte e, in subordine, gli ulteriori atti di gara. Ha chiesto la sospensione cautelare, l'annullamento dell'aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in subordine, il risarcimento in forma specifica mediante subentro o il risarcimento per equivalente. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, censure relative alla modifica del contenuto dell'offerta economica da parte dell'aggiudicataria.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, con particolare riferimento al primo gruppo di censure concernente la modifica del contenuto dell'offerta economica da parte dell'aggiudicataria. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché, senza la sospensione, la fornitura avrebbe potuto essere eseguita, compromettendo l'utilità della decisione di merito e rendendo non integra la situazione di fatto. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia dell'aggiudicazione relativa al lotto n. 2, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito. Le parti soccombenti nella fase cautelare sono state condannate in solido al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, a titolo di spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, individuati nella sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 122 c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, senza che il TAR abbia deciso nel merito tale domanda nella presente fase cautelare.

Massime di principio

  • In una procedura di gara, la modifica del contenuto dell'offerta economica da parte dell'aggiudicatario può integrare un profilo di fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell'aggiudicazione, quando la censura sia adeguatamente prospettata e rilevante ai fini della gara.
  • La possibile esecuzione della fornitura nelle more del giudizio costituisce un pregiudizio cautelare rilevante, poiché può alterare la situazione di fatto e compromettere l'utilità della decisione di merito; in tal caso è giustificata la sospensione dell'aggiudicazione per mantenere integra la res adhuc integra.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieOfferta indeterminata, condizionata o in aumento
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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