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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04266/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

La controversia

La controversia riguardava la domanda di una lavoratrice agricola volta a ottenere la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per gli anni indicati in ricorso, sostenendo di avere svolto 51 giornate di lavoro alle dipendenze di un'azienda agricola. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che, a fronte del verbale di accertamento dell'INPS e della contestazione del carattere subordinato del rapporto, la lavoratrice non avesse allegato elementi specifici sufficienti a giustificare l'ammissione della prova testimoniale. La Corte territoriale aveva valorizzato la genericità delle allegazioni, in particolare quanto al periodo lavorativo, ai giorni di lavoro, alla retribuzione e al potere direttivo e disciplinare. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 115, 116, 230, 244 e 245 c.p.c. e dell'art. 6 CEDU per la mancata ammissione della prova testimoniale, nonostante nei capitoli fossero stati, secondo la ricorrente, descritti compiutamente luoghi, orario, mansioni, direttive e retribuzione; deduceva inoltre la violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, per il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice, che avrebbero potuto sanare eventuali carenze o genericità dei capitoli di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi di ricorso. Ha osservato che, secondo i principi del rito del lavoro e in presenza di una specifica allegazione dei fatti già contenuti nell'atto introduttivo e richiamati nella richiesta istruttoria, il giudice di merito avrebbe potuto integrare la capitolazione probatoria, anche valorizzando la documentazione in atti e assegnando un termine per regolarizzare eventuali irregolarità. Poiché la Corte d'appello non si è attenuta a tali principi e ha respinto la domanda senza utilizzare i poteri istruttori officiosi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione in relazione alla valutazione delle prove e dell'istruttoria testimoniale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 230 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella gestione della prova testimoniale.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di prova testimoniale.

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di prova testimoniale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Indicata quale norma sul vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sul diniego di istruttoria e sul diritto a un equo processo.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato per il potere del giudice del lavoro di disporre mezzi istruttori anche officiosamente.

  • art. 421 c.p.c.

    La Corte ne valorizza il contenuto, affermando che nel rito del lavoro il giudice può integrare la prova e assegnare un termine per rimediare a irregolarità dei capitoli, in funzione della ricerca della verità materiale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle garanzie del giusto processo e alla gestione dell'istruttoria.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la mancanza di alcune specificazioni formali nei capitoli di prova testimoniale non determina automaticamente decadenza dall'istanza istruttoria, quando i fatti storici rilevanti siano stati comunque dedotti in modo sufficientemente circostanziato nell'atto introduttivo.
  • Il giudice del lavoro, a fronte di una domanda istruttoria irregolare ma comprensibile nel suo contenuto sostanziale, può e deve avvalersi dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. per integrare la prova e, se necessario, assegnare un termine per sanare le irregolarità.
  • Nel processo del lavoro, il principio dispositivo va contemperato con la ricerca della verità materiale, specie quando sono in gioco situazioni soggettive di rilievo costituzionale.
  • Il diniego di ammissione della prova testimoniale è censurabile in cassazione quando il giudice di merito ometta di considerare la specifica allegazione dei fatti e non eserciti i poteri istruttori officiosi idonei a colmare eventuali lacune formali della capitolazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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