Sentenza n. 413/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza n. 1219/2023 del 27/10/2023 adottata dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto tre annualità della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata il 21 marzo 2024. La pronuncia aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante l'emissione di tre buoni elettronici del valore di 500 euro ciascuno. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione. Il TAR ha verificato anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha ritenuto comprovata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione e ha accolto il ricorso. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente l'importo dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per provvedere su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure conseguenti.
Fondano l'ordine di dare piena e integrale esecuzione al giudicato e la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
DPCM 28 novembre 2016
Individua le modalità e le condizioni di attribuzione e utilizzazione della Carta elettronica riconosciuta dal giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni, il cui decorso è stato accertato dal TAR prima dell'azione esecutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata e divenuta esigibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, impone al giudice di ordinare all'amministrazione soccombente l'adempimento entro un termine determinato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato su istanza della parte interessata.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare la concreta messa a disposizione delle somme o dei benefici riconosciuti dal giudicato, assicurando la piena e integrale esecuzione del comando giudiziale.
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