Cassazione Penale, Sentenza n. 46494/2023 del 20/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza d'appello deducendo violazione di legge processuale per nullità (artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.), sostenendo di non essere stato posto in grado di partecipare all'udienza. Il decreto di citazione del 5 ottobre 2022 indicava la comparizione personale per udienza pubblica del 12/01/2023, mentre una successiva comunicazione (PEC del 4/01/2023) avvisava che la trattazione si sarebbe svolta in camera di consiglio non partecipata, ai sensi della disciplina "cartolare" introdotta dalle norme emergenziali e dalle successive modifiche e differimenti normativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudizio si sia svolto nel rispetto delle norme processuali vigenti, richiamando i ripetuti differimenti e le proroghe che hanno mantenuto efficiente il regime di trattazione cartolare ("emergenziale") fino al periodo rilevante. Ha inoltre osservato che il difensore non ha chiesto la trattazione orale e ha depositato le conclusioni scritte (5/01/2023) senza sollevare eccezioni; pertanto non si è verificata alcuna nullità che colpisca il provvedimento impugnato. Infine, pur dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha ritenuto di non applicare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. per mancanza di colpa dell'imputato/del difensore, data la confusione normativa derivante dai differimenti.
Norme richiamate
art. 23 decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149
Ha introdotto una disciplina per lo svolgimento in forma cartolare del giudizio penale di appello; la sua efficacia e gli effetti prodotti sono stati fatti salvi nonostante successive modifiche e abrogazioni.
art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 176
Ha sostanzialmente riprodotto la disciplina cartolare dell'art. 23 del d.l. 149/2020 e costituisce la base normativa della trattazione non partecipata in appello adottata durante il periodo emergenziale.
art. 16, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15
Ha previsto che la disciplina emergenziale continuasse ad applicarsi fino al 31/12/2022, prorogando la validità della trattazione cartolare.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (art. 598-bis e artt. connessi)
Ha introdotto un regime ordinario di trattazione cartolare dell'appello (con possibilità per le parti abilitate di chiedere la trattazione orale), ma la sua entrata in vigore è stata differita da successivi provvedimenti.
decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162 (art. 6)
Ha differito l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 al 31/12/2022, contribuendo alla continuità del regime cartolare.
legge 30 dicembre 2022 n. 199 (conversione decreto e modifiche)
Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23 ... e 23-bis ... del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Ha ulteriormente prorogato l'applicazione della disciplina emergenziale/cartolare per le impugnazioni proposte entro il 30/06/2023, chiarendo la prevalenza del regime cartolare nel periodo controverso.
art. 178 lett. c) e art. 179 cod. proc. pen.
Norme che individuano cause di nullità processuale. La Corte ha ritenuto che la mancata indicazione nella citazione della disciplina emergenziale non comporti automaticamente nullità, alla luce del carattere tassativo delle ipotesi di nullità e della giurisprudenza consolidata.
Richiamato in riferimento alla disciplina dell'udienza orale allora vigente; la Corte ha sottolineato che la normativa applicabile è variata e che la trattazione 'orale' non è stata ordinaria nel periodo considerato.
Prevede la sanzione per ricorso manifestamente infondato; la Corte ha escluso l'applicazione della sanzione per assenza di colpa in ragione della complessità normativa e dei differimenti.
Massime di principio
- La verifica della legittimità di atti processuali deve considerare la normativa vigente al momento dell'atto ma anche i successivi provvedimenti di differimento o proroga: un cambiamento normativo non produce automaticamente nullità se la celebrazione è conforme alla disciplina applicabile al momento della decisione.
- La mancata indicazione nella citazione della modalità 'cartolare' di trattazione, di per sé, non comporta nullità dell'atto quando la disciplina cartolare era vigente o è stata prorogata; serve una specifica e tempestiva eccezione che dimostri un concreto pregiudizio all'esercizio del contraddittorio.
- Se la difesa riceve comunicazioni sulla diversa modalità di celebrazione (es. camera di consiglio non partecipata) ed esercita i propri diritti sostanziali (deposito conclusioni scritte, richiesta di trattazione orale nei termini previsti) senza sollevare eccezioni, è difficile ottenere l'annullamento per mera discrepanza formale tra decreto di citazione e successiva comunicazione.
- In contesti di rapidi cambiamenti normativi è prudente: a) monitorare immediatamente le modifiche intervenute dopo la notifica degli atti; b) formalizzare tempestive istanze o riserve (es. richiesta di udienza partecipata entro i termini previsti) per non precludere la possibilità di eccepire nullità o vizii procedurali; c) documentare l'eventuale pregiudizio subito.
- Il principio 'tempus regit actum' non è automaticamente risolutivo: l'applicabilità della norma dipende anche da disposizioni transitorie e proroghe che possono mantenere efficaci regimi anteriori; occorre valutare l'insieme delle norme transitorie e il comportamento processuale delle parti.
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