Cassazione Penale, Ordinanza n. 01347/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bolzano che aveva rigettato la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena detentiva ancora da espiare, dopo una condanna divenuta irrevocabile il 19 maggio 2023. Sosteneva violazione degli artt. 47 ord. pen. e 27 Cost., nonché vizi di motivazione. In particolare, censurava il modo in cui il giudice di merito aveva valutato la relazione dell'UEPE, ritenendo che essa fosse stata illegittimamente disattesa. Secondo il ricorso, la decisione sarebbe stata fondata anche su affermazioni non realmente poste a base del provvedimento e non sarebbe stata adeguatamente considerata la documentazione favorevole al percorso trattamentale. Il Tribunale, invece, aveva valorizzato le specifiche modalità del fatto di condanna, consistito nella detenzione di un gran quantitativo di sostanze stupefacenti, il recente fallimento di un precedente esperimento della medesima misura alternativa, desunto dalla nuova condanna, e la reiterazione di precedenti reati, ritenendo non attendibili segnali di ravvedimento idonei a giustificare una nuova misura alternativa e a soddisfare le esigenze di prevenzione speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutte le doglianze sono state ritenute manifestamente infondate. Ha osservato che il giudice di sorveglianza aveva motivato in modo congruo il rigetto dell'affidamento in prova, sulla base di una valutazione complessiva della personalità del condannato e della sua pericolosità desunta dalle modalità del fatto, dal fallimento del precedente beneficio e dalla reiterazione dei reati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente per contestare il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte non ravvisa violazione della disposizione, ritenendo congrua la valutazione negativa del Tribunale di sorveglianza.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla funzione rieducativa della pena; la Corte ritiene che la decisione impugnata sia compatibile con le esigenze di prevenzione speciale e con la valutazione del percorso trattamentale.
Massime di principio
- In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudice di sorveglianza può negare la misura quando una valutazione complessiva della personalità del condannato non consenta di cogliere affidabili segnali di ravvedimento e di prognosi favorevole sul reinserimento.
- La motivazione del diniego è sufficiente quando faccia riferimento alle modalità concrete del reato, alla gravità del fatto, alla reiterazione di condotte criminose e al fallimento di precedenti misure alternative, elementi idonei a escludere la concreta utilità della nuova misura.
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del merito delle risultanze istruttorie o della relazione UEPE, se il giudice di sorveglianza ha già espresso una motivazione logica, coerente e non manifestamente illogica.
- La censura per violazione dell'art. 47 ord. pen. e dell'art. 27 Cost. non può essere accolta se la decisione impugnata si fonda su una prognosi sfavorevole non arbitraria, ancorata alle esigenze di prevenzione speciale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si limitano a richiamare principi giurisprudenziali astratti o a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto senza incidere sulla tenuta logica della motivazione impugnata.
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