Cassazione Penale, Sentenza n. 20163/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il suo appello avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di licenza/permessi premio perché sottoposto al regime speciale ex art. 41‑bis. Il ricorso contestava la mancata interpretazione conforme al diritto eurounitario, lamentando l'omessa considerazione della lunga durata dell'assoggettamento al 41‑bis (oltre dieci anni), della sua inabilità al lavoro e della necessità di evidenziare nuovi elementi che giustificassero la persistente pericolosità; inoltre riaffermava una questione di illegittimità costituzionale degli artt. 4‑bis e 53 Ord. pen. per presunte violazioni degli artt. 3, 25, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 7 CEDU e all'art. 4, par. 1, Prot. 7 CEDU.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di licenza poiché il secondo comma dell'art. 4‑bis Ord. pen., nella versione introdotta dal d.l. n. 162/2022 conv. nella l. n. 199/2022, prevede espressamente che i benefici (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio, misure alternative, salvo eccezioni) possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto al regime 41‑bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime sia stato revocato o non prorogato. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata in ragione della consolidata giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale che hanno ritenuto compatibile, nei limiti indicati, il regime differenziato con le norme eurounitarie. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
il secondo comma prevede che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41‑bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato
La Corte interpreta la norma in senso letterale: mentre è in vigore il regime 41‑bis le richieste di permessi/licenze sono inammissibili; l'accesso ai benefici è subordinato alla revoca o alla mancata proroga del regime.
regime speciale di detenzione
Il regime è considerato misura temporanea finalizzata alla neutralizzazione di collegamenti con l'esterno; la sua applicazione giustifica limitazioni ai benefici penitenziari finché permangono le ragioni che ne giustificano l'adozione.
d.l. n. 162/2022 conv. nella l. n. 199/2022
modifica dell'art. 4‑bis che ha esplicitato il divieto di concessione dei benefici mentre il 41‑bis è in vigore
La riforma non ha introdotto elementi tali da mutare la portata sostanziale del divieto; la Corte ritiene che il legislatore abbia recepito l'orientamento secondo cui in costanza di 41‑bis l'accesso ai benefici non è possibile.
Richiamata nella questione di legittimità ma la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata; non emerge violazione della disciplina riportata.
Richiamato dalla Corte costituzionale nella valutazione del 'ravvedimento': la sussistenza del 41‑bis è incompatibile con una valutazione di sicuro ravvedimento che giustifichi benefici premiali.
art. 7 CEDU; art. 4, par. 1, Prot. 7 CEDU
La Corte ha ritenuto, conformemente alla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria citata, che non sussista un'incompatibilità strutturale tra il regime differenziato e le norme eurounitarie richiamate, soprattutto in presenza di garanzie di temporaneità e controllo giurisdizionale.
giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione
ord. n. 197/2021 Corte cost.; sentenze nn. 349/1993, 410/1993, 351/1996, 376/1997, 190/2010 Corte cost.; Sez. 1, n. 44149/2016 Sarcone; Sez. 1, n. 6766/2025 Forastefano e altre
La giurisprudenza consolidata ha ritenuto la disciplina compatibile con i vincoli costituzionali e convenzionali e ha indicato che l'applicazione del 41‑bis presuppone attualità dei collegamenti con organizzazioni criminali, giustificando l'impedimento ai benefici.
Massime di principio
- Se il detenuto o internato è ancora sottoposto al regime 41‑bis, le richieste di permessi premio, assegnazione al lavoro all'esterno e misure alternative sono, di regola, inammissibili per effetto del secondo comma dell'art. 4‑bis Ord. pen.; l'accesso a tali benefici è subordinato alla revoca o alla mancata proroga del regime.
- Le questioni di legittimità costituzionale o di incompatibilità con la CEDU relative al 41‑bis e all'art. 4‑bis incontrano un elevato grado di difficoltà di accoglimento in sede di legittimità, per la prevalente giurisprudenza nazionale e costituzionale che ne ha già escluso l'incompatibilità strutturale.
- La mera durata prolungata dell'assoggettamento al 41‑bis (anche oltre dieci anni) non è di per sé sufficiente a ottenere i benefici: è necessario provare il venir meno delle ragioni che giustificano l'applicazione del regime (es. perdita dei collegamenti con l'organizzazione criminale).
- Per ottenere un riesame della possibilità di accesso ai benefici occorre mirare a ottenere la revoca o la mancata proroga del provvedimento 41‑bis fornendo elementi nuovi e concreti: carichi probatori sullo stato attuale dei collegamenti criminali, condizioni di salute, impossibilità di svolgere attività lavorativa possono essere utili ma non automatici.
- Sul piano procedurale, le richieste vanno rivolte al magistrato di sorveglianza; in caso di diniego è possibile impugnare nei termini previsti, ma la Corte di legittimità tende a limitare la sindacabilità quando la norma prevedeva espressamente l'inammissibilità.
- In casi eccezionali e ben documentati, valutare la strategia di impugnazioni successive (magistratura di sorveglianza, Corte di cassazione) o ricorsi internazionali solo dopo esaurimento dei rimedi interni e quando sussistano profili seri e specifici di violazione dei diritti convenzionali.
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