Cassazione Penale, Ordinanza n. 02291/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la responsabilità limitatamente a un capo dell'imputazione, rideterminato la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione e confermato la condanna per il residuo reato. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura fosse diretta soltanto a sollecitare una diversa valutazione di merito della vicenda, quindi estranea al sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo dedotto investiva esclusivamente profili di merito, mirando a una diversa ricostruzione dei fatti e a una diversa valutazione della concessione delle attenuanti generiche, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e richiamata la giurisprudenza costituzionale sul punto, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa del ricorrente nella causazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o del merito probatorio, poiché il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di errori di diritto o di vizi rilevanti nei limiti consentiti.
- La doglianza contro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve nella mera prospettazione di una diversa lettura dei fatti e della personalità dell'imputato, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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