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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34518/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società aveva introdotto davanti al Tribunale di Vicenza, con rito locatizio, una domanda di risarcimento danni per l'inadempimento di un contratto di affitto di azienda stipulato con un imprenditore individuale, convenuto sia in proprio sia quale titolare della ditta. Successivamente, i convenuti e alcuni intervenienti volontari avevano depositato memoria con domanda riconvenzionale di risarcimento danni per il tardivo rilascio di un fabbricato e della corte antistante, sollevando anche eccezione di incompetenza per materia e territorio. Il Tribunale di Vicenza, prima della celebrazione dell'udienza e senza che vi fosse stata comparizione delle parti o precisazione delle conclusioni, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d'impresa. La società ricorrente ha impugnato tale ordinanza con tre motivi: (1) nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, poiché il provvedimento era stato emesso senza udienza e senza possibilità di replica all'eccezione di incompetenza; (2) violazione delle norme sulla competenza e del principio della domanda; (3) censura sulle spese. La Corte ha ritenuto fondata soprattutto la prima doglianza, osservando che, nelle controversie instaurate dopo la legge n. 69/2009, l'ordinanza declinatoria della competenza presuppone il previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni; in mancanza, il provvedimento è impugnabile con regolamento necessario di competenza. Inoltre, nel caso concreto, la mancata udienza aveva concretamente impedito alla parte attrice di controbattere all'eccezione di incompetenza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Vicenza che aveva declinato la competenza e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, perché provveda nuovamente sulla controversia e anche sulle spese della fase di legittimità, applicando i principi indicati. La Corte ha inoltre escluso la statuizione sul raddoppio del contributo unificato, in quanto il ricorso è stato accolto.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come parametro del diritto al contraddittorio e alla partecipazione effettiva delle parti prima della decisione sulla competenza.

  • art. 187 c.p.c.

    La Corte lo richiama quale disciplina della scansione processuale che culmina nella precisazione delle conclusioni e nelle difese finali prima della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione ai principi del giusto processo e del contraddittorio, ritenuti lesi dalla decisione resa senza udienza.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norma processuale di legittimazione dei motivi di ricorso dedotti dalla società, in particolare per violazione di legge e nullità processuale.

  • artt. 7 e 9 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente con riferimento alla competenza per materia e per territorio.

  • art. 447 bis c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al rito applicato e alla disciplina processuale della controversia.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla regolazione delle spese di lite.

  • art. 45 L. 18 giugno 2009, n. 69

    La Corte afferma che, dopo la riforma, l'ordinanza declinatoria della competenza richiede il previo invito alla precisazione delle conclusioni.

  • art. 418 c.p.c.

    Indicato come norma che avrebbe imposto lo spostamento dell'udienza e il corretto sviluppo del contraddittorio sulla questione di competenza.

  • artt. 188-189 c.p.c.

    Richiamati per evidenziare che memorie illustrative e difese finali presuppongono la formale udienza di precisazione delle conclusioni.

  • art. 45 L. n. 69/2009

    È la base normativa del nuovo regime del regolamento di competenza, presupponente la precisazione delle conclusioni prima della declinatoria.

Massime di principio

  • Nelle controversie introdotte dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009, l'ordinanza che dichiara l'incompetenza del tribunale in composizione monocratica presuppone il previo invito delle parti a precisare le conclusioni; in difetto, il provvedimento è viziato ed è impugnabile con regolamento necessario di competenza.
  • La decisione sulla competenza non può essere adottata prima che il contraddittorio sia stato effettivamente instaurato e completato: la mera presenza di memorie o di un riferimento formale a un'udienza non basta se l'udienza non si è realmente svolta e la parte non ha potuto replicare all'eccezione di incompetenza.
  • La sede della precisazione delle conclusioni costituisce un passaggio processuale indefettibile per garantire l'esercizio pieno del diritto di difesa, anche mediante richieste istruttorie, memorie illustrative e controdeduzioni sulla competenza.
  • Quando viene proposta un'eccezione di incompetenza in un giudizio soggetto alla disciplina post-riforma, il giudice deve rispettare la scansione procedimentale prevista e, se necessario, differire l'udienza e consentire alle parti di interloquire prima di pronunciare sulla competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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