Cassazione Penale, Ordinanza n. 37227/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Velletri il 23 ottobre 2017 per violenza sessuale ai danni di un minore di quattordici anni, per fatti commessi in più occasioni tra maggio e agosto 2013, consistiti in toccamenti e palpeggiamenti e nello strofinamento dei genitali sul sedere del bambino. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 23 ottobre 2025, depositata il 5 novembre 2025, aveva confermato la responsabilità e la condanna al risarcimento in favore della parte civile, rideterminando la pena in cinque anni e sei mesi di reclusione dopo aver concesso le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dell’età della vittima. L’imputato ha chiesto, in via subordinata rispetto a un’istanza di rescissione del giudicato presentata alla Corte d’appello il 12 maggio 2026, la restituzione nel termine per ricorrere per cassazione, sostenendo di aver appreso della sentenza soltanto il 14 aprile 2026, quando gli fu notificato l’ordine di esecuzione di pene concorrenti. Ha dedotto di non aver avuto conoscenza del giudizio d’appello: l’avviso di udienza era stato notificato presso il domicilio originariamente eletto nello studio di un legale che aveva cessato da tempo il rapporto professionale, nonostante successive dichiarazioni ed elezioni di domicilio; inoltre, l’avviso era stato notificato a un difensore d’ufficio nominato in sostituzione del difensore di fiducia sospeso dall’Albo, il quale aveva dichiarato di non avere contatti con l’imputato e aveva eccepito prima dell’udienza l’omessa citazione di quest’ultimo. La sentenza d’appello era divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2026, senza ricorso per cassazione. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento dell’istanza; la parte civile ne ha chiesto l’inammissibilità.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza e ha restituito l’imputato nel termine per impugnare con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma del 23 ottobre 2025. Ha ritenuto applicabile l’art. 175, comma 2.1, c.p.p., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022: nel primo grado l’imputato aveva partecipato ad alcune udienze e doveva considerarsi presente secondo la disciplina allora vigente; l’eventuale giudizio in assenza si era quindi verificato in appello, celebrato nel 2025. La Corte ha affermato che, quando l’imputato è giudicato in assenza senza che sia stata formalmente dichiarata l’assenza, il rimedio esperibile è la restituzione nel termine, non la rescissione del giudicato, e che tale rimedio può operare anche per un appello definito in camera di consiglio non partecipata. Nel merito, ha ritenuto provate sia l’effettiva mancata conoscenza della pendenza del giudizio d’appello, sia l’impossibilità incolpevole di proporre impugnazione nei termini: la notifica era stata indirizzata a un domicilio non più attuale presso un legale che aveva interrotto il rapporto, mentre il difensore d’ufficio aveva segnalato di non avere contatti con l’imputato; non risultavano elementi contrari all’affermazione che questi avesse appreso della sentenza solo il 14 aprile 2026. La restituzione nel termine non ha comportato la sospensione dell’ordine di esecuzione né la scarcerazione: l’istanza di sospensione non era stata proposta e non emergevano elementi per disporre la scarcerazione; l’imputato risultava già detenuto per precedenti condanne, con scadenza pena al 17 gennaio 2027, cui si aggiungevano la pena di questo processo e un’ulteriore pena di quattro mesi per tentato furto. È stata assorbita la richiesta della parte civile relativa alle spese di questa fase.
Norme richiamate
Le condizioni richieste dall’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. perché debba essere concessa la restituzione nel termine per proporre impugnazione sono costituite dalla «prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa», con onere a carico dell’imputato richiedente.
La restituzione nel termine richiede che l’imputato provi cumulativamente di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto impugnare tempestivamente senza propria colpa.
In tutti i casi in cui debba ritenersi che l’imputato sia stato giudicato in assenza, e però non vi sia stata dichiarazione di assenza, l’unico rimedio esperibile è quello della restituzione nel termine per impugnare di cui all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.
La rescissione del giudicato presuppone una formale dichiarazione di assenza; se l’imputato è stato giudicato in assenza senza tale dichiarazione, il rimedio per recuperare l’impugnazione è la restituzione nel termine.
L’imputato, infatti, come si è evidenziato nel § 2.1.2, nel corso del giudizio di primo grado, era da considerare «presente», sicché l’eventuale dichiarazione di assenza avrebbe potuto essere adottata solo nel processo di appello, fissato e celebrato solo nel 2025, quindi in epoca ampiamente successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.
La posizione processuale dell’imputato nel primo grado, in cui aveva partecipato a udienze e doveva essere considerato presente secondo la disciplina allora applicabile, comportava che l’eventuale assenza rilevante per la vicenda potesse verificarsi soltanto nel successivo giudizio d’appello.
Tuttavia, sembra coerente con il sistema normativo ritenere esperibile il rimedio di restituzione nel termine per impugnare ex art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. anche nel caso di decisione emessa all’esito di camera di consiglio senza la partecipazione delle parti e di imputato appellante.
La restituzione nel termine è esperibile anche quando il giudizio d’appello dell’imputato appellante si conclude in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, se ricorrono i presupposti del rimedio.
Nel caso di giudizio in appello deciso in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen., il giudice non adotta alcuna dichiarazione di assenza, come si evince dalla disposizione di cui all’art. 598-ter, comma 4, cod. proc. pen.
Nel rito camerale d’appello non partecipato non viene adottata una formale dichiarazione di assenza; ciò non esclude, secondo la decisione, la tutela restitutoria dell’imputato inconsapevole del giudizio.
art. 89 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Da questa disciplina può evincersi che, quando le condizioni per il giudizio in assenza si manifestano dopo l’entrata in vigore dell’art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022, debbono applicarsi le regole introdotte in materia dal medesimo d.lgs.
La disciplina transitoria in materia di assenza va individuata considerando quando si manifestano le condizioni per procedere in assenza; se ciò avviene dopo l’entrata in vigore della riforma, si applicano le nuove regole.
art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Il comma 3 dell’art. 89 cit., poi, stabilisce che «le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto» si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto.
La versione dell’art. 175 c.p.p. modificata dal d.lgs. n. 150 del 2022 si applica alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del decreto.
art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Invero, le regole in materie di giudizi di impugnazione richiamate dall’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022 non possono ritenersi comportare, in linea generale, l’inapplicabilità della disciplina dell’assenza nei giudizi di appello: la disciplina del processo in absentia è operativa in forza della distinta disposizione di cui all’art. 89 del medesimo d.lgs.
Le disposizioni transitorie sulle modalità dei giudizi di impugnazione richiamate dall’art. 94, comma 2, non escludono in via generale l’applicazione della distinta disciplina transitoria del processo in assenza prevista dall’art. 89.
Massime di principio
- La restituzione nel termine per impugnare ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, c.p.p. richiede la prova, posta a carico dell’imputato, sia dell’effettiva mancata conoscenza della pendenza del processo sia dell’impossibilità incolpevole di proporre l’impugnazione entro il termine.
- Quando l’imputato è stato giudicato in assenza senza che sia stata formalmente pronunciata una dichiarazione di assenza, il rimedio per recuperare il potere di impugnazione è la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2.1, c.p.p.; la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. presuppone invece una dichiarazione di assenza adottata in mancanza dei presupposti di legge.
- Il rimedio della restituzione nel termine può essere esperito anche dall’imputato appellante il cui processo d’appello sia stato definito in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, quando questi sia rimasto inconsapevole della trattazione e ricorrano i presupposti dell’art. 175, comma 2.1, c.p.p.
- La disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 si applica quando le condizioni per il giudizio in assenza si manifestano dopo la sua entrata in vigore; la disciplina dell’art. 175 c.p.p. come modificata dalla riforma riguarda le impugnazioni contro sentenze pronunciate successivamente alla sua entrata in vigore.
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