Cassazione Civile, Ordinanza n. 17236/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da operazioni di intermediazione finanziaria ritenute illegittime e da un rapporto di conto corrente tra una cliente e la banca. Il Tribunale aveva pronunciato una sentenza non definitiva accogliendo la domanda risarcitoria della cliente per alcune operazioni finanziarie illegittime; poi, in sede istruttoria, era stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio sulla domanda riconvenzionale della banca relativa al saldo del conto corrente, con condanna della correntista al pagamento di una somma. In appello la decisione è stata riformata e l'importo dovuto è stato rideterminato, con abbattimento del quantum per lo storno della capitalizzazione praticata dalla banca. La ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione mancante o apparente, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché dal saldo del conto non sarebbero stati sottratti gli importi riferiti alle operazioni dichiarate irregolari nella sentenza non definitiva; 3) ancora nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di un punto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello aveva ritenuto non esaminabile il motivo di gravame relativo alla rinuncia alla domanda riconvenzionale della banca in ragione della mancata acquisizione del fascicolo di primo grado e del verbale di precisazione delle conclusioni, mentre l'art. 347, comma 3, c.p.c. non porrebbe un onere a carico delle parti per la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, rilevando che la Corte d'appello non aveva fornito una motivazione intelligibile sulla decisiva questione dell'incidenza dell'accertamento contenuto nella sentenza non definitiva sulla rideterminazione del saldo di conto corrente. Ha inoltre accolto il terzo motivo, affermando che la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non rendeva di per sé invalido il giudizio d'appello, ma, nel caso concreto, era decisiva perché il verbale di udienza era necessario per verificare se vi fosse stata rinuncia alla domanda riconvenzionale e, quindi, se il Tribunale dovesse o meno pronunciarsi su di essa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
è richiamato come parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua violazione si realizza quando la motivazione sia solo apparente o comunque non intelligibile.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la motivazione apparente integra nullità della sentenza.
dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al 'minimo costituzionale', restando denunciabile l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 12 preleggi
è richiamato per affermare che l'interpretazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. deve avvenire secondo i canoni ermeneutici generali.
l'omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non costituisce di per sé causa di nullità del giudizio d'appello, ma può determinare vizio motivazionale se siano indicati elementi decisivi reperibili solo in quel fascicolo.
è citato per evidenziare la facoltà dell'appellante di ottenere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, ma la norma non impone un onere pertinente al caso deciso.
viene interpretato nel senso che non pone un onere a carico delle parti in ordine alla trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado al giudice di appello.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio e non rende percepibile il fondamento della decisione.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile la sola anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; la mera insufficienza argomentativa non basta se resta comprensibile la ratio decidendi.
- Se una questione decisiva è stata introdotta in appello, il giudice di merito deve prenderla espressamente in esame e chiarire la sua incidenza sulla decisione, soprattutto quando essa possa incidere sul calcolo del dovuto.
- La mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non comporta automaticamente nullità del giudizio d'appello, ma può integrare vizio di motivazione se la parte indichi specificamente che da quel fascicolo emergono elementi decisivi non reperibili aliunde.
- Quando l'esame di un'eccezione o di una deduzione processuale dipende da un atto contenuto nel fascicolo di primo grado, il giudice di appello non può dichiarare inammissibile la censura senza verificare il contenuto di tale atto, se esso è decisivo per la decisione.
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