Cassazione Penale, Ordinanza n. 13887/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello era stata impugnata dall'imputato con ricorso per cassazione deducendo vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità e, più in generale, al trattamento sanzionatorio. Il ricorso contestava anche la valutazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo implicitamente che la pena fosse stata determinata in modo non corretto. La Corte rileva però che le doglianze investono solo il profilo del trattamento punitivo e risultano indeducibili, poiché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente, non illogica e aveva già esaminato le deduzioni difensive, confermando la congruità della pena, già mitigata in primo grado con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, e il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per la non irrilevanza del danno complessivamente cagionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi proposti fossero diretti contro il trattamento sanzionatorio e non superassero il vaglio di ammissibilità, poiché la decisione di merito era adeguatamente motivata sia quanto alla congruità della pena sia quanto al diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
nella loro massima estensione
Le attenuanti generiche sono state invocate dal ricorrente, ma la Corte osserva che la pena era già stata mitigata in primo grado con il loro riconoscimento in regime di prevalenza sull'aggravante contestata, sicché la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa perché il danno complessivamente cagionato non era irrilevante; il diniego è stato ritenuto sorretto da motivazione congrua.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste del vizio motivazionale, si risolvono in mere contestazioni del trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione sufficiente e non illogica.
- Il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità è legittimo quando il giudice di merito dia conto, con motivazione congrua, che il danno complessivamente cagionato non è irrilevante.
- Le doglianze sulle attenuanti generiche non sono ammissibili se la decisione impugnata ha già riconosciuto tali attenuanti e ne ha spiegato l'incidenza favorevole sulla pena, senza vizi logici o giuridici.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena quando il giudice di appello abbia già esaminato le deduzioni difensive e motivato adeguatamente la propria decisione.
Come è indicizzato
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