Cassazione Penale, Sentenza n. 12958/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto, in sede d'appello, delle istanze di revoca/attenuazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (durata 5 anni). Si deducevano due gruppi di censure: (1) violazione degli artt. 4, 10 e 11 del d.lgs. 159/2011 e dell'art. 5 CEDU per errata valutazione dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, avendo la Corte di merito neutralizzato la condotta successiva all'applicazione della misura (tempo-condotta) e travisato la prova relativa a una intercettazione del 2021; si lamentava che il decorso del tempo e la condotta irreprensibile siano stati considerati neutri e che la conferma della misura si sia fondata su fatti remoti e su un episodio isolato anziché su pluralità/abitudine di contatti pregiudizievoli. (2) violazione dell'art. 11 d.lgs. 159/2011 e dell'art. 5 CEDU per aver equiparato obbligo di soggiorno e obbligo di presentazione e per mancata graduazione e proporzionalità delle prescrizioni; la Corte di appello non avrebbe valutato adeguatamente le informazioni positive della polizia giudiziaria, l'attività lavorativa stabile e le risultanze intercettive che attesterebbero un distacco dagli ambienti illeciti. La difesa ha inoltre prodotto motivi aggiuntivi sostanzialmente in continuità, sostenendo che elementi posti a fondamento dell'attualità (uso di società per attività illecite) sono venuti meno con prove sopravvenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in Cassazione sui provvedimenti applicativi di misure di prevenzione sia limitato alla sola violazione di legge (art. 10 d.lgs. 159/2011) e che non sussistesse una motivazione del provvedimento impugnato del tutto inesistente o meramente apparente. La Corte territoriale aveva svolto una valutazione articolata, ha precisato che possono essere esaminati solo elementi sopravvenuti alla data di applicazione della misura (16/02/2023) e ha ritenuto gli elementi positivi prodotti dalla difesa non idonei a dimostrare la cessazione della pericolosità sociale. Ha inoltre confermato il principio che il mero decorso del tempo e l'osservanza delle prescrizioni non costituiscono di per sé elementi nuovi idonei a far venir meno la misura. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
Art. 4: la valutazione della pericolosità sociale richiede l'esame della condotta passata e degli elementi sopravvenuti; Art.10: il ricorso in Cassazione contro provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è limitato alla sola violazione di legge; Art.11: la revoca o modificazione della misura richiede una complessiva valutazione della persistenza della pericolosità, che può tener conto dell'evoluzione della personalità e di emergenze processuali concrete
Art. 5 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu)
Rilevato come parametro costituzionale di garanzia (diritto alla libertà e alla sicurezza) invocato dalla difesa per ragioni di proporzionalità e di verifica dell'attualità della pericolosità; la Corte ha valutato la questione nel bilanciamento tra esigenze di prevenzione e garanzie personali, ritenendo però non sussistente violazione alla luce della motivazione fornita
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Richiamato per delimitare i vizi sindacabili in Cassazione: non sono deducibili ordinari vizi di merito e valutazione delle prove, salvo che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente
Codice di procedura penale, art. 611
Norma applicata sul rito di trattazione del ricorso; richiamata nella versione modificata dal d.lgs. 150/2022 per evidenziare la trattazione senza intervento delle parti e le modalità procedurali seguite
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede la condanna alle spese e la possibilità di applicare ammende per ricorsi inammissibili determinati da profili di colpa; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende
Richiamato come modifica procedurale dell'art. 611 c.p.p.; rilevante per le modalità di trattazione del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è limitato alla violazione di legge; non è consentito un libero riesame dei fatti e delle prove se non quando la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente.
- La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale è dinamica: il giudice deve considerare gli elementi originari e quelli sopravvenuti, ma il mero decorso del tempo e la semplice osservanza delle prescrizioni non costituiscono automaticamente elementi nuovi idonei alla revoca della misura.
- Il proposto deve allegare elementi concreti e processuali che rilevino come sopravvenuti e significativi ai fini della cessazione della pericolosità; tali elementi non richiedono la prova piena ma devono essere oggettivamente idonei a mutare il quadro valutativo.
- La motivazione del giudice d'appello deve essere congrua e confrontarsi con le argomentazioni difensive; tuttavia, la Corte d'appello ha ampia discrezionalità valutativa se tale discrezionalità è adeguatamente motivata.
- In un giudizio di revoca/attenuazione della misura il giudice può tener conto anche di fatti pregressi quando essi siano rilevanti rispetto alle emergenze processuali e alla valutazione complessiva della pericolosità; non è illegittimo il richiamo a fatti anteriori se utili al quadro valutativo.
- Per contestare con successo la permanenza della misura occorrono elementi concreti e misurabili (es. assenza di nuove contestazioni, prova di distacco dagli ambienti illeciti con riscontri oggettivi, inattività di strumenti aziendali ritenuti strumentali ad illeciti), non meri argomenti di opportunità.
- Nei casi di ricorso inammissibile per profili di colpa nell'impugnazione possono essere irrogate sanzioni pecuniarie e riflessi sulle spese processuali; chi impugna deve valutare la fondatezza giuridica dell'impugnazione alla luce del limite della Cassazione alla violazione di legge.
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