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Ordinanza

Ordinanza n. 974/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo n. 35 del 13 febbraio 2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese appellanti hanno impugnato, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., l’ordinanza cautelare del TAR Abruzzo chiedendone la riforma e la concessione di misure cautelari. Dal provvedimento emerge soltanto che le domande formulate in primo grado riguardavano numerose questioni di fatto e di diritto; il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti né l’atto amministrativo sostanziale contestato. In sede cautelare, le appellanti sostenevano evidentemente la necessità di una tutela interinale, ma non hanno documentato un concreto pericolo di esaurimento dei lavori prima della definizione del giudizio di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Il Collegio ha rilevato, da un lato, che la pluralità e complessità delle questioni controverse richiede gli approfondimenti propri della fase di merito, senza quindi definire in questa sede il fumus boni iuris. Dall’altro lato, ha escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché il TAR aveva già fissato l’udienza di merito al 14 aprile 2026 e non risultava documentato alcun concreto rischio che i lavori si esaurissero nelle more della decisione di primo grado. In assenza di un pericolo concreto e attuale, la domanda cautelare è stata respinta. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR; il Consiglio di Stato ha esaminato l’istanza e l’ha respinta per carenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, la concessione di misure interinali richiede la sussistenza di un concreto e attuale periculum in mora; la sua mancanza è sufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza, anche quando le questioni di merito siano complesse e necessitino di approfondimenti.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito può escludere il periculum in mora quando la parte non dimostri che, prima di tale udienza, si verificherà un pregiudizio irreversibile o difficilmente reversibile.
  • Il mero riferimento alla possibile prosecuzione o conclusione di lavori non dimostra il periculum in mora: occorre documentare concretamente il rischio di esaurimento dei lavori e la conseguente inutilità della tutela ottenibile con la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloProcedura di gara
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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