Cassazione Penale, Sentenza n. 49635/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di ricusazione del giudice monocratico (dott.ssa Adele Scaramella) per avere presumibilmente manifestato il proprio convincimento sui fatti in dibattimento; dedotte violazioni del diritto al giusto processo, mancata acquisizione di prova decisiva (registrazione audio/video), vizi di motivazione e di imparzialità, omissione dei nomi dei giudici nell'epigrafe. Proceduralmente, la Corte di appello ha ritenuto l'istanza inammissibile per carenza di documentazione probatoria a supporto (in particolare il verbale dell'udienza del 7 giugno 2023) e per tardiva formalizzazione di una precedente istanza riferita all'udienza del 10 febbraio 2023, essendo decorso il termine di tre giorni per la proposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la decisione impugnata riguardava esclusivamente profili formali (rispetto dei termini e dell'allegazione dei documenti previsti per la ricusazione) e non il merito della ricusazione. Ha richiamato l'obbligo di allegare al momento della dichiarazione di ricusazione la documentazione probatoria o, se ciò non fosse possibile, di esercitare la riserva e completare la formalizzazione entro tre giorni; ha censurato il ricorrente per avere riproposto soprattutto le ragioni di merito anziché contestare specificamente la valutazione della Corte d'appello sui requisiti formali. Ha inoltre osservato che la mancata indicazione dei nomi dei componenti del collegio nell'epigrafe non integra di per sé una nullità. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Stabilisce la forma rigorosa della dichiarazione di ricusazione e prevede l'inammissibilità in caso di mancato rispetto delle forme e dei termini; la Corte l'ha applicata per sancire l'inammissibilità per carenza documentale.
Prevede i termini e le forme per la presentazione della ricusazione (in particolare il termine breve di tre giorni se la dichiarazione non è completata in udienza); la Corte ha rilevato che non è stata rispettata la tempestività/formalizzazione.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (tra cui vizi di motivazione, violazione di legge, omissione di prove decisive). La Corte ha ritenuto i motivi dedotti non pertinenti rispetto alla decisione impugnata, che era limitata a questioni formali.
Consente la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese, al versamento di una somma in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha determinato la somma in euro 3.000.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi del giusto processo; la Corte non ha ritenuto che la mancata indicazione dei nomi del collegio nell'epigrafe integri una nullità o giustifichi la ricusazione.
Richiamato dal ricorrente fra le norme violate; la decisione di cassazione non ha ritenuto acquisite violazioni normative rilevanti sotto il profilo del procedimento di ricusazione formale.
art. 495, co.2, cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente tra le norme invocate; la Corte non ha accolto censure sostanziali e si è concentrata sui profili formali relativi ai termini e all'allegazione dei documenti.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione ha carattere formale: è essenziale rispettare termini e forme (in particolare la riserva in udienza e la formalizzazione entro tre giorni) e allegare la documentazione probatoria a supporto già al momento della presentazione, pena l'inammissibilità.
- Se la decisione impugnata riguarda esclusivamente presupposti formali (termine, documentazione), il ricorso per cassazione deve contestare specificamente la valutazione dei requisiti formali della corte di merito; l'esposizione del merito della ricusazione non è sufficiente.
- La mancata indicazione dei nomi del collegio nell'epigrafe di un provvedimento non costituisce automaticamente una nullità rilevante ai fini processuali, salvo diversa previsione di legge.
- In caso di ricorso inammissibile il giudice può condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma (art. 616 c.p.p.); pertanto è opportuno valutare la fondatezza procedurale dell'impugnazione prima di proporla.
- Per preservare la prova di atti o comportamenti del giudice (es. espressioni in udienza), è consigliabile acquisire e allegare tempestivamente verbali o registrazioni e documentare l'esercizio della riserva in udienza, nonché inviare tempestivamente la formalizzazione via PEC.
Testo integrale
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