Cassazione Penale, Ordinanza n. 15232/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina. I motivi dedotti riguardavano: 1) la pretesa mancanza dell'elemento soggettivo del delitto di rapina; 2) l'inattendibilità della deposizione della persona offesa; 3) la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, c.p.; 4) il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; 5) la richiesta di riqualificare il fatto in lesioni o percosse, anziché in rapina. La Corte di cassazione ha rilevato che tutte le censure erano sostanzialmente riproduttive di doglianze già formulate in appello e disattese con motivazione congrua, e che alcune miravano a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e meramente apparenti, perché reiterativi delle censure di appello, oppure inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito. È stata quindi confermata, in via sostanziale, la decisione di responsabilità per rapina e le statuizioni accessorie derivanti dall'inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte richiama l'aggravante contestata, ribadendo che la sua esclusione dipende da una valutazione di merito fondata sugli elementi probatori, non sindacabile se sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il valore dei beni sottratti, valutato al momento della sottrazione, non consente di ritenere tenue il danno.
Il delitto di rapina è ritenuto correttamente configurato sulla base degli eventi ricostruiti dal giudice di merito; la censura difensiva tendeva impropriamente a sostituire tale qualificazione con quella di lesioni o percosse.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
La Corte richiama il principio per cui è preclusa in cassazione una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, perché la valutazione del compendio probatorio spetta esclusivamente al giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre, senza critica argomentata specifica, le doglianze già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito.
- La Cassazione non può essere sollecitata a compiere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti; tale attività è riservata al giudice di merito.
- La censura sull'elemento soggettivo o sulla attendibilità della prova dichiarativa è inammissibile quando mira, in realtà, a contrapporre una lettura alternativa degli stessi elementi già esaminati in appello.
- L'esclusione dell'aggravante o il riconoscimento di un'attenuante dipendono da apprezzamenti di fatto che, se sorretti da motivazione congrua e immune da vizi, non sono sindacabili in cassazione.
- Il riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione del valore dei beni sottratti al momento del fatto; un valore non tenue impedisce il beneficio.
- La riqualificazione del fatto in un diverso reato è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non mediante una diversa lettura degli eventi storici accertati dal giudice di merito.
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