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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6790/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pistoia che aveva rigettato la loro richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 22/03/2024 (sequestro diretto e per equivalente del profitto relativo a due contestazioni dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000), eseguito sulla somma di euro 26.010 rinvenuta presso l'abitazione di Chen, dove era presente anche Zhou. Essi hanno denunciato l'erronea affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Pistoia: a loro avviso le fatture ritenute relative a operazioni inesistenti (reati più gravi ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000) sarebbero state emesse a Campi Bisenzio e Prato (circondari di Firenze e Prato), per cui la competenza avrebbe dovuto essere attribuita al Tribunale di Prato/Firenze e non a quello di Pistoia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi congiunti inammissibili. Il Collegio ha ritenuto che i terzi assoggettati a sequestro possano dedurre in sede di merito e di legittimità solamente la loro effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un loro contributo al reato attribuito all'indagato; non possono invece contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (in particolare la competenza territoriale). Di conseguenza le censure sui criteri di competenza territoriale sono state dichiarate estranee e inammissibili. È stata pronunciata condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; non è stata disposta la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per mancanza di colpa nel proporre il ricorso.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Norma richiamata come contestazione di maggiore gravità rispetto agli artt. 11; i ricorrenti sostenevano che i reati ex art. 8 (operazioni inesistenti) fossero commessi in Prato/Campi Bisenzio e dunque dovessero determinare la competenza territoriale, ma la Corte ha ritenuto tale censura non deducibile dal terzo.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 11

    Norma relativa al reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro dei profitti; il sequestro è stato operato in relazione a contestazioni formulate ai sensi dell'art. 11.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 18, primo comma

    Richiamato dai ricorrenti quale criterio per determinare la competenza per territorio (luogo dell'accertamento dei fatti); la Corte ha però precisato che la questione di competenza non è deducibile dal terzo assoggettato al sequestro.

  • codice di procedura penale, art. 606, primo comma, lett. b)

    Norma evocata come base formale del motivo di cassazione (inosservanza/errata applicazione di norme di diritto) soggetto alla valutazione di ammissibilità; la Corte ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni sostanziali connesse alla qualità di terzo.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per l'onere delle spese del procedimento in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024 Tuccillo; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024 Ruggiero; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019 Pica)

    Precedenti richiamati che consolidano il principio secondo cui il terzo sottoposto a sequestro può impugnare solo la titolarità/disponibilità del bene e l'assenza di un suo contributo al reato, e non i presupposti della misura cautelare.

Massime di principio

  • Un terzo destinatario di un provvedimento di sequestro può impugnare in sede di merito e di legittimità soltanto la propria titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un suo contributo al reato; non può invece contestare i presupposti generali della misura cautelare (es. sussistenza del fatto o competenza territoriale).
  • Se si è terzi rispetto all'indagato, le doglianze sulla competenza territoriale o sulla fondatezza dell'imputazione sono in genere inammissibili: tali questioni devono essere sollevate dall'indagato/impugnanti titolari della posizione processuale sostanziale.
  • Per ottenere la restituzione di beni o somme, il terzo deve concentrare le prove sulla legittimità della titolarità (titoli di proprietà, origine lecita delle somme) e sulla mancata partecipazione o contributo al reato, documentando la non pertinenza del bene rispetto al procedimento penale.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione, il terzo dovrebbe valutare se la censura è effettivamente deducibile dalla sua qualità processuale; impugnazioni erronee su questioni non consentite espongono al rigetto per inammissibilità e a condanna alle spese.
  • Se l'obiettivo è contestare la competenza territoriale o l'esistenza dei presupposti del sequestro, occorre agire nel corretto ruolo processuale (ad esempio tramite l'indagato o chiedendo che l'indagato sollevi l'eccezione), oppure valutare rimedi civili/incidentali compatibili con la normativa sui terzi.
  • In caso di prosieguo, documentare con cura la provenienza dei beni e utilizzare la documentazione societaria e contabile (fatture, conti correnti, atti societari) per dimostrare la separazione patrimoniale rispetto all'indagato aumenta le probabilità di ottenere la revoca o la restituzione.

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