Cassazione Penale, Sentenza n. 6790/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pistoia che aveva rigettato la loro richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 22/03/2024 (sequestro diretto e per equivalente del profitto relativo a due contestazioni dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000), eseguito sulla somma di euro 26.010 rinvenuta presso l'abitazione di Chen, dove era presente anche Zhou. Essi hanno denunciato l'erronea affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Pistoia: a loro avviso le fatture ritenute relative a operazioni inesistenti (reati più gravi ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000) sarebbero state emesse a Campi Bisenzio e Prato (circondari di Firenze e Prato), per cui la competenza avrebbe dovuto essere attribuita al Tribunale di Prato/Firenze e non a quello di Pistoia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi congiunti inammissibili. Il Collegio ha ritenuto che i terzi assoggettati a sequestro possano dedurre in sede di merito e di legittimità solamente la loro effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un loro contributo al reato attribuito all'indagato; non possono invece contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (in particolare la competenza territoriale). Di conseguenza le censure sui criteri di competenza territoriale sono state dichiarate estranee e inammissibili. È stata pronunciata condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; non è stata disposta la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per mancanza di colpa nel proporre il ricorso.
Norme richiamate
Norma richiamata come contestazione di maggiore gravità rispetto agli artt. 11; i ricorrenti sostenevano che i reati ex art. 8 (operazioni inesistenti) fossero commessi in Prato/Campi Bisenzio e dunque dovessero determinare la competenza territoriale, ma la Corte ha ritenuto tale censura non deducibile dal terzo.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 11
Norma relativa al reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro dei profitti; il sequestro è stato operato in relazione a contestazioni formulate ai sensi dell'art. 11.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 18, primo comma
Richiamato dai ricorrenti quale criterio per determinare la competenza per territorio (luogo dell'accertamento dei fatti); la Corte ha però precisato che la questione di competenza non è deducibile dal terzo assoggettato al sequestro.
codice di procedura penale, art. 606, primo comma, lett. b)
Norma evocata come base formale del motivo di cassazione (inosservanza/errata applicazione di norme di diritto) soggetto alla valutazione di ammissibilità; la Corte ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni sostanziali connesse alla qualità di terzo.
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per l'onere delle spese del procedimento in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024 Tuccillo; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024 Ruggiero; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019 Pica)
Precedenti richiamati che consolidano il principio secondo cui il terzo sottoposto a sequestro può impugnare solo la titolarità/disponibilità del bene e l'assenza di un suo contributo al reato, e non i presupposti della misura cautelare.
Massime di principio
- Un terzo destinatario di un provvedimento di sequestro può impugnare in sede di merito e di legittimità soltanto la propria titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un suo contributo al reato; non può invece contestare i presupposti generali della misura cautelare (es. sussistenza del fatto o competenza territoriale).
- Se si è terzi rispetto all'indagato, le doglianze sulla competenza territoriale o sulla fondatezza dell'imputazione sono in genere inammissibili: tali questioni devono essere sollevate dall'indagato/impugnanti titolari della posizione processuale sostanziale.
- Per ottenere la restituzione di beni o somme, il terzo deve concentrare le prove sulla legittimità della titolarità (titoli di proprietà, origine lecita delle somme) e sulla mancata partecipazione o contributo al reato, documentando la non pertinenza del bene rispetto al procedimento penale.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione, il terzo dovrebbe valutare se la censura è effettivamente deducibile dalla sua qualità processuale; impugnazioni erronee su questioni non consentite espongono al rigetto per inammissibilità e a condanna alle spese.
- Se l'obiettivo è contestare la competenza territoriale o l'esistenza dei presupposti del sequestro, occorre agire nel corretto ruolo processuale (ad esempio tramite l'indagato o chiedendo che l'indagato sollevi l'eccezione), oppure valutare rimedi civili/incidentali compatibili con la normativa sui terzi.
- In caso di prosieguo, documentare con cura la provenienza dei beni e utilizzare la documentazione societaria e contabile (fatture, conti correnti, atti societari) per dimostrare la separazione patrimoniale rispetto all'indagato aumenta le probabilità di ottenere la revoca o la restituzione.
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