Cassazione Penale, Sentenza n. 22808/2026 del 19/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Bari del 07/10/2025 che, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., aveva riconosciuto la continuazione tra più sentenze (Corte di appello di Bari 17/6/2022; GUP Tribunale di Bari n.351/2021; GUP Tribunale di Bari n.465/2022) e rideterminato la pena a carico di Esposito Ciro in anni dodici di reclusione. Il Pubblico Ministero contestava la competenza del Tribunale quale giudice dell'esecuzione, rilevando che, alla data di proposizione dell'istanza (5/5/2025), era già passata in giudicato (13/3/2025) la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva riformato sostanzialmente la sentenza sub 3), per cui la competenza ad adottare provvedimenti esecutivi spettava alla Corte di appello di Bari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo dedotto, ritenendo che la competenza per l'esecuzione spettasse alla Corte di appello di Bari in quanto la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (13/3/2025) era una pronuncia di secondo grado che aveva operato una riforma sostanziale con incidenza sull'assetto complessivo delle decisioni; per il principio di unitarietà dell'esecuzione la competenza deve essere attribuita alla Corte di appello. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il prosieguo.
Norme richiamate
L'ordinanza impugnata è stata adottata in base all'art. 671 c.p.p., norma che autorizza il giudice dell'esecuzione a pronunciarsi sull'unitarietà dell'esecuzione e sulla rideterminazione della pena quando ricorrano più sentenze; la Corte ne rileva l'applicazione fattuale ma non la specifica determinazione di competenza
"quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello"
L'art. 665 stabilisce il principio generale secondo cui il giudice dell'esecuzione è lo stesso che ha deliberato il provvedimento e, con il comma 2, individua la regola per i casi di impugnazione: se il riesame ha attinto solo alla misura della pena la competenza resta al giudice di primo grado; se invece il giudice d'appello ha operato una riforma sostanziale della decisione di primo grado la competenza per l'esecuzione spetta al giudice di appello. La Corte ha applicato tale criterio rilevando che la sentenza della Corte d'appello, irrevocabile per ultima, aveva riformato sostanzialmente per taluni coimputati la pronuncia di primo grado, investendo così la Corte d'appello della competenza esecutiva in via unitaria
Massime di principio
- Per determinare il giudice dell'esecuzione bisogna individuare quale pronuncia sia divenuta irrevocabile per ultima: quella è la pronuncia rilevante ai fini della competenza.
- Se la sentenza di secondo grado ha riformato in senso sostanziale la decisione di primo grado (es. riconoscimento o esclusione di circostanze, applicazione della continuazione, dichiarazione di estinzione), la competenza ex art. 665 c.p.p. spetta alla Corte d'appello anche con riguardo a tutti i coimputati (principio di unitarietà dell'esecuzione).
- Se l'appello ha modificato soltanto l'entità della pena o aspetti meramente quantitativi (pena, misure di sicurezza, disposizioni civili), la competenza per l'esecuzione resta al giudice di primo grado.
- In presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza è attribuita al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile, salvo casi particolari previsti dalla legge.
- Il principio di unitarietà dell'esecuzione impone che, nei procedimenti con più imputati, la competenza dell'esecuzione sia attribuita in modo da assicurare decisioni coerenti anche per imputati che non hanno impugnato o la cui decisione di primo grado sia stata confermata.
- Nell'ipotesi di dubbio sulla natura della riforma (se sostanziale o limitata alla pena), occorre valutare l'effetto concreto della decisione di secondo grado: se altera il profilo sostanziale delle posizioni processuali o delle valutazioni di responsabilità, si configura riforma sostanziale.
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