Cassazione Penale, Ordinanza n. 21341/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di appello resta quindi ferma, con conferma della condanna per i fatti contestati.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato una condanna per fatti qualificati come rapina e sequestro di persona. I motivi dedotti contestavano: l'acquisizione di dichiarazioni ex art. 500, comma 4, c.p.p.; la qualificazione giuridica dei fatti; la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi erano privi del requisito di specificità ex art. 581 c.p.p., perché generici, indeterminati e sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese dalla corte territoriale, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato come oggetto di censura difensiva in tema di acquisizione di dichiarazioni; la Corte non entra nel merito perché il motivo è ritenuto generico e quindi inammissibile.
La Corte afferma che i motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità può essere valutata anche in senso estrinseco, quando il ricorso non si confronta con la motivazione della decisione impugnata o si limita a riproporre le stesse doglianze già respinte in appello.
art. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci
Citata quale precedente delle Sezioni Unite sul concetto di specificità del ricorso e sulla nozione di manifesta genericità anche estrinseca.
art. 41489 del 26/06/2018, Irrera
Citata come precedente conforme sulla necessità di una critica argomentata e non meramente apparente della sentenza impugnata.
art. 14305 del 14/03/2017, Moretti
Citata come precedente conforme sul difetto di specificità dei motivi reiterativi e non correlati alla motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono specifici, ossia quando non contengono una critica puntuale e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La genericità dei motivi può essere apprezzata anche in senso estrinseco: il ricorso è inidoneo se non si confronta con la complessità delle ragioni poste a base della decisione o si limita a riproporre doglianze già respinte in appello.
- L'inosservanza del requisito di specificità ex art. 581 c.p.p. determina l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame del merito delle censure.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.
Come è indicizzato
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