Cassazione Penale, Ordinanza n. 34269/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto in espiazione di pene concorrenti in carcere ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Con l'unico motivo ha dedotto che il giudice di merito avrebbe trascurato plurimi elementi favorevoli alla sua personalità e al percorso trattamentale, formulando così un ingiustificato giudizio prognostico negativo sul rischio di recidiva e negando l'accesso al beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il Tribunale aveva esaminato tutti gli elementi disponibili, valorizzando la gravità di fatti recentemente commessi in istituto e quanto segnalato dall'UEPE circa la necessità di proseguire le attività trattamentali, e che la valutazione negativa era frutto di un prudente bilanciamento discrezionale, non censurabile in sede di legittimità. La decisione richiama inoltre il principio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari e la giurisprudenza sulla valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione priva di fondamento per la parte in cui pretendeva di sostituire alla valutazione discrezionale del Tribunale una diversa lettura degli elementi fattuali già esaminati. La Corte ha escluso che il diniego fosse fondato su una mancata prova del ravvedimento o su automatismi ostativi, evidenziando invece un giudizio prognostico sfavorevole legittimamente motivato.
Norme richiamate
L'indice richiesto per l'affidamento in prova è la risocializzazione del condannato; il giudice non deve coincidere tale indice con la mera prova del ravvedimento, ma deve valutare complessivamente l'idoneità della misura al reinserimento sociale e la pericolosità residua.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, perché ciò è imposto dalla legge.
Corte cost. n. 186 del 2000
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità è giustificata dai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, che deve verificare, senza automatismi, la meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura a favorirne il reinserimento sociale.
- Il giudice di sorveglianza può basarsi sulle relazioni degli organi di osservazione e trattamento, ma non è vincolato ai giudizi ivi espressi; deve apprezzare autonomamente gli elementi sulla personalità e sullo stile di vita del condannato, correlando tali dati alle esigenze rieducative e alla pericolosità residua.
- Il diniego della misura alternativa è legittimo quando il giudice espliciti di avere considerato tutti gli elementi rilevanti e svolga un bilanciamento non illogico, anche valorizzando la commissione successiva di ulteriori reati e la necessità di proseguire il trattamento.
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione discrezionale finale del Tribunale di sorveglianza se sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica; non è consentito sostituire alla prognosi negativa del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze fattuali.
- La gradualità nella concessione dei benefici penitenziari è un criterio razionale di trattamento, funzionale alle esigenze rieducative e alla previsione del percorso di reinserimento, pur non configurandosi come regola assoluta e automatica.
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