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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32921/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello che ha confermato la confisca di gran parte del patrimonio di Giuseppe Malara, deducendo violazione delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniali (in particolare art. 1, lett. a) e b), art. 4, comma 1, lett. c), art. 24 d.lgs. n. 159/2011, e norme processuali). La censura principale è che la Corte territoriale non avrebbe rispettato l'obbligo di correlare temporalmente l'acquisto di ciascun bene alla condizione di pericolosità sociale del prevenuto: secondo i ricorrenti la confisca può colpire solo beni acquistati nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità e la Corte avrebbe erroneamente incluso proventi di evasione fiscale riferibili agli anni 2000-2004, periodi nei quali, a loro dire, non sussisteva responsabilità penale per delitti tributari (soglie introdotte dal d.lgs. n. 74/2000). Lito contesta inoltre che non sia stata fatta distinzione tra reati contravvenzionali e delitti tributari e lamenta effetti retroattivi dell'applicazione di art. 24 d.lgs. 159/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha confermato che il giudizio di pericolosità sociale generica di Malara (evasore fiscale continuativo dal 1978 al 1999) è stato definitivamente accertato e vincolante; ha ritenuto corretta la distinzione operata dalla Corte d'appello tra i periodi: pericolosità accertata 1978-1999, assenza di pericolosità 2000-2004 (per effetto delle soglie di punibilità introdotte dal d.lgs. 74/2000), e pericolosità qualificata dal 2005 in poi per altro contesto. La Cassazione ha condiviso che la Corte d'appello ha eseguito il giudizio di sproporzione con riferimento ai periodi in cui la pericolosità era stata definitivamente accertata e ha correttamente escluso dal calcolo dei beni i redditi non dichiarati riferibili a evasione non punibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. Si segnala che la Corte d'appello, in precedenza, aveva già escluso e restituito alcuni beni, mentre ha confermato la confisca per il resto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. b); art. 4, comma 1, lett. c); art. 24

    La Corte ha interpretato l'art. 1 lett. b) come idoneo a includere l'evasore fiscale abituale nella categoria della pericolosità sociale generica se provato da "elementi di fatto"; art. 24 è stato applicato nel senso che i proventi di evasione fiscale non possono essere utilizzati dal prevenuto per giustificare la lecita provenienza dei beni sottoposti a confisca (sterilizzazione di tali redditi nella valutazione della sproporzione).

  • d.lgs. n. 74/2000

    soglie di punibilità per i reati tributari (richiamate nella motivazione)

    La Corte ha ritenuto che, per il periodo 2000-2004, le soglie introdotte dal d.lgs. 74/2000 impediscano di configurare reato tributario in quel range temporale; pertanto la pericolosità sociale non può essere estesa a quel periodo e i redditi fiscalmente non dichiarati in quegli anni non possono essere qualificati come proventi di reato ai fini della confisca preventiva.

  • codice di procedura penale

    art. 627, comma 3; art. 616

    Art. 627 c.p.p. è richiamato rispetto ai provvedimenti di prevenzione e relativi motivi di impugnazione; art. 616 c.p.p. è stato applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8 (richiamo procedurale)

    Norma procedurale richiamata per ammettere le conclusioni scritte della Procura generale nella camera di consiglio originariamente fissata, senza modificare il merito della decisione.

Massime di principio

  • La confisca di prevenzione richiede che il giudice esamini analiticamente la correlazione temporale tra la condizione di pericolosità sociale (specifica o generica) e l'acquisizione di ciascun bene: possono essere confiscati, in via preventiva, i beni acquistati nei periodi in cui la pericolosità è provata da elementi di fatto.
  • Una pericolosità sociale già definitivamente accertata su determinati periodi vincola i giudici successivi: il ricorso non può rimettere in discussione fatti e valutazioni resi definitivi da pronunce precedenti salvo vizio di diritto rilevante.
  • I redditi derivanti da evasione fiscale non punibile per effetto di soglie normative non possono essere automaticamente considerati "provento di reato" ai fini della confisca preventiva; il giudice deve valutare la punibilità effettiva nel periodo considerato.
  • Art. 24 d.lgs. 159/2011 comporta che il prevenuto non può legittimare la provenienza dei beni deducendo che derivino da reimpiego di proventi di evasione fiscale: i redditi illeciti non giustificano l'acquisto in via preventiva.
  • Il terzo formalmente intestatario di beni confiscati come fittiziamente attribuiti ha l'onere di provare l'effettiva titolarità e proprietà, ma non può contestare i presupposti soggettivi (pericolosità) che riguardano il proposto; la sua difesa si limita alla prova dell'effettiva proprietà.

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