Sentenza n. 3095/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5211 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano che lo aveva condannato al pagamento di differenze retributive per Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.081,50 lordi, oltre interessi legali, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, nonché delle spese di lite. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, conteneva soltanto un riferimento generico alla controversia con il Ministero davanti al TAR Lombardia e non identificava il provvedimento giudiziario del quale si chiedeva l'esecuzione. Il ricorrente non era presente in camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, compensando le spese. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richieda una procura speciale idonea a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura separata e generica non può considerarsi validamente apposta in calce al ricorso per il solo fatto di essere stata depositata telematicamente insieme a esso: l'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 disciplina le modalità tecniche di produzione e certificazione della sottoscrizione, ma non elimina l'esigenza di una procura intrinsecamente riferibile alla specifica controversia. Il TAR ha inoltre richiamato il principio secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso, non soltanto alla notificazione o al deposito. Il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., perché la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non avrebbe innovato il quadro normativo, ma confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti; la parte avrebbe quindi potuto adottare una condotta processuale più prudente. Il TAR ha altresì escluso la necessità dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente non era presente alla camera di consiglio e, con tale assenza, aveva rinunciato implicitamente al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura del difensore deve essere speciale e idonea a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; secondo il TAR, non è necessario quando il difensore non sia presente in udienza o in camera di consiglio.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica consente di considerare la procura separata apposta in calce ai fini delle modalità telematiche, ma non rende valida una procura priva di elementi sufficienti a individuare la controversia.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Sono richiamati a fondamento dell'obbligatorietà, in via generale, della difesa tecnica nel processo amministrativo.
artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
Il combinato disposto non consente di rinnovare o sanare la procura speciale mancante o generica quando essa costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e deve contenere, direttamente o mediante un inequivoco collegamento documentale valido, elementi idonei a individuare la specifica controversia, oltre alle parti e all'autorità giudiziaria adita.
- La procura rilasciata su foglio analogico separato e prodotta telematicamente come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non è valida come procura speciale se il suo contenuto resta generico e non identifica l'oggetto della controversia; la congiunzione telematica dei documenti non supplisce all'assenza di tale contenuto.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
- La mancanza o genericità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., né mediante il richiamo all'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non è concedibile quando la parte disponeva di parametri interpretativi utili a orientare la condotta processuale e ha scelto l'opzione meno prudente, anche se la giurisprudenza presentava orientamenti contrastanti.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore, non partecipando all'udienza o alla camera di consiglio, rinuncia implicitamente alla possibilità di interloquire.
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