Cassazione Penale, Ordinanza n. 32836/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di due imputati per tentata rapina impropria aggravata in concorso, con pene detentive e pecuniarie differenziate. I ricorrenti hanno proposto due ricorsi personali, con contenuto identico. Con il primo motivo hanno dedotto la nullità della sentenza per carenza e manifesta illogicità della motivazione, soprattutto quanto alla determinazione della pena. Con il secondo motivo hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p., nella parte in cui richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione, assumendo il contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6, par. 3, lett. c), CEDU e all'art. 48, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte ha però rilevato preliminarmente che i ricorsi erano stati proposti personalmente dagli imputati, in violazione della disciplina sull'atto di ricorso per cassazione, e che la questione di legittimità costituzionale era già stata ritenuta manifestamente infondata dalle Sezioni unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché proposti personalmente dagli imputati, senza la sottoscrizione di difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Ha richiamato il precedente delle Sezioni unite Aiello, secondo cui la previsione della difesa tecnica nel giudizio di legittimità è costituzionalmente legittima. In conseguenza dell'inammissibilità, ha disposto la trattazione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
"l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione"
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato; è necessaria la sottoscrizione di un difensore cassazionista, perché l'atto è personale ma richiede rappresentanza tecnica qualificata.
Le impugnazioni proposte in difetto di legittimazione dopo la novella del 2017 possono essere trattate de plano.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; ove vi siano profili di colpa nella causa di inammissibilità, è dovuta anche una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 111, settimo comma, Cost.
Parametrato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità della limitazione al ricorso personale; la Corte non ne ha ravvisato violazione.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato in relazione agli obblighi convenzionali e sovranazionali invocati dai ricorrenti.
art. 6, par. 3, lett. c), CEDU
Invocato a sostegno della tesi difensiva, ma ritenuto non ostativo alla previsione della difesa tecnica in cassazione.
art. 48, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dai ricorrenti come parametro di legittimità costituzionale della disciplina dell'art. 613 c.p.p.
art. 24 Cost.
Richiamato dalle Sezioni unite nel precedente Aiello per escludere che la difesa tecnica in cassazione limiti le facoltà difensive.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'atto di ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale da parte dell'imputato determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'autenticazione della firma dell'imputato da parte di un difensore, così come la sottoscrizione "per accettazione" del mandato o della delega al deposito, non equivale alla sottoscrizione richiesta dall'art. 613 c.p.p., perché non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto di impugnazione.
- La previsione della difesa tecnica nel ricorso per cassazione è ritenuta compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali, in quanto il legislatore può esigere un elevato livello di qualificazione professionale per l'esercizio dell'impugnazione di legittimità.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da una scelta processuale colpevole o comunque imputabile alla parte, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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