Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20633/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (distributore)

La controversia

Una società fornitrice aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso un decreto ingiuntivo per il saldo di fatture relative alla vendita di beni mobili eseguita secondo resa 'franco fabbrica', con prelievo della merce presso la sede della venditrice da parte di un vettore incaricato dall'acquirente per la consegna nel Regno Unito. La società ingiunta proponeva opposizione eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che, ai sensi del Regolamento UE n. 1215/2012, la giurisdizione spettasse al giudice del Regno Unito, luogo di destinazione finale e di consegna materiale della merce. Deduceva inoltre che la clausola 'ex works' inserita unilateralmente nelle fatture non era sufficiente a derogare al criterio del luogo di consegna, mancando una pattuizione chiara e univoca tra le parti. La questione è stata quindi portata in Cassazione con regolamento preventivo di giurisdizione, volto a ottenere la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano e la conseguente improseguibilità del giudizio monitorio.

La decisione

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto il regolamento di giurisdizione. Ha ritenuto applicabile il Regolamento UE n. 1215/2012 e ha affermato che, in mancanza di una prova univoca di un diverso accordo contrattuale sul luogo di consegna, il foro competente si individua nel luogo in cui l'acquirente consegue il potere di disporre effettivamente dei beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita, che nel caso concreto era il Regno Unito. Ha escluso che la clausola 'ex works' apposta unilateralmente nelle fatture fosse idonea, di per sé, a derogare al criterio giurisdizionale. Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, la Corte ha anche revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendolo nullo per sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice che lo aveva emesso. Ha condannato la controricorrente alle spese del regolamento e del giudizio di opposizione.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    regolamento preventivo di giurisdizione in pendenza di giudizio

    Il rimedio è ammissibile anche se, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia già intervenuto un provvedimento ex art. 649 c.p.c., purché il regolamento sia proposto in pendenza di giudizio.

  • art. 649 c.p.c.

    provvedimento di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo

    Il provvedimento reso in questa fase non afferma in modo definitivo la giurisdizione e non preclude il regolamento preventivo.

  • art. 4, paragrafo 1, Reg. UE n. 1215/2012

    In via generale, il convenuto è soggetto alla giurisdizione del giudice dello Stato membro in cui è domiciliato, salvo deroghe previste dal regolamento.

  • art. 7, paragrafo 1, lett. b), Reg. UE n. 1215/2012

    Per le vendite di beni, la giurisdizione speciale si individua nel luogo di consegna dei beni; occorre però che tale luogo sia determinabile in base al contratto o, in difetto, secondo il criterio della destinazione finale della consegna materiale.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Nel regolamento UE sulla giurisdizione, la clausola sul foro speciale per la vendita di beni richiede che il luogo di consegna sia determinabile sulla base del contratto considerato nel suo complesso, incluse le clausole e gli usi del commercio rilevanti.
  • Una clausola di resa 'ex works' inserita unilateralmente in documenti di formazione unilaterale, come le fatture, non basta da sola a provare un accordo derogatorio sul luogo di consegna, se manca una chiara accettazione reciproca.
  • In mancanza di un diverso accordo valido e provato, il luogo di consegna rilevante ai fini della giurisdizione coincide con quello in cui l'acquirente consegue il potere di disporre effettivamente dei beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita.
  • Il criterio del luogo di consegna materiale è preferibile perché assicura prevedibilità, prossimità e stretta correlazione tra contratto e giudice competente.
  • Se, in sede di regolamento preventivo, viene dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non può proseguire nel merito e il decreto monitorio deve essere dichiarato nullo e revocato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneGiurisdizione internazionaleCompravendita
RamiProcesso civileInternazionale privatoContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.