Cassazione Civile, Ordinanza n. 16459/2024 del 13/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società emittente e pagatrice di buoni postali fruttiferi contro due soggetti che avevano ottenuto l’ingiunzione di pagamento di euro 5.000, oltre accessori, a titolo di rimborso di un buono postale. La società sosteneva che il diritto al rimborso fosse prescritto: il buono era stato emesso il 4.1.2002, apparteneva alla serie "A termine" AA3, aveva scadenza al 4.1.2009 e, secondo la disciplina invocata, il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si prescriveva in dieci anni dalla scadenza, quindi sarebbe stato esercitabile non oltre il 4.1.2019. Il decreto ingiuntivo era stato notificato il 22.7.2019. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava, ritenendo che il termine prescrizionale iniziasse dal 31.12.2009 e quindi dal 1.1.2010, con conseguente tempestività dell’azione monitoria. Nel ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.m. 19.12.2000, dell’art. 8 d.m. 17.10.2001 e dell’art. 176 d.p.r. 156/1973, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il dies a quo della prescrizione dovesse coincidere con la data di scadenza del titolo e non con il 1° gennaio dell’anno successivo o con altra data fissa desunta dalla data di emissione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondate le censure sulla decorrenza della prescrizione dei buoni postali fruttiferi, affermando che, per i titoli cui si applica l’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000, il termine decennale decorre dalla data di scadenza del titolo e non dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il buono poteva essere riscosso. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre disattesa l’eccezione di difetto di ius postulandi del difensore della società, perché la procura risultava prodotta e, in ogni caso, la contestazione della rappresentanza processuale doveva essere tempestiva e formulata con il controricorso.
Norme richiamate
art. 8 d.m. 19 dicembre 2000
"I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"
La prescrizione dei diritti sui buoni postali decorre dalla data di scadenza del titolo; il termine decennale si applica anche alle serie precedentemente emesse non ancora prescritte alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 10, comma 2, d.m. 19 dicembre 2000
"Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente"
La nuova disciplina sulla prescrizione si applica retroattivamente alle serie già emesse, purché non sia già maturata la prescrizione secondo la normativa previgente.
art. 8 d.m. 17 ottobre 2001
È richiamato come fonte delle condizioni e dei rendimenti della serie di buoni in causa, ma la decisione valorizza soprattutto la disciplina sulla prescrizione del d.m. 19 dicembre 2000.
art. 176 d.p.r. 14 marzo 1973, n. 156
È richiamato nel primo motivo di ricorso insieme alle norme ministeriali, senza che la Corte sviluppi una specifica interpretazione autonoma di questa disposizione.
È invocato nel secondo motivo, ma la Corte risolve la questione in base all’interpretazione della disciplina sostanziale sulla prescrizione.
È invocato nel secondo motivo, ma non costituisce il fondamento decisivo della ratio decidendi.
La Corte afferma che la documentazione utile a provare i poteri rappresentativi può essere prodotta nei limiti consentiti da questa norma quando la contestazione sia tempestiva.
Nel giudizio camerale di cassazione la contestazione della legittimazione processuale del rappresentante della parte ricorrente deve essere proposta con il controricorso e non solo con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
Massime di principio
- Per i buoni postali fruttiferi soggetti all’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data di scadenza del titolo, non dal 1° gennaio dell’anno successivo o da una data fissa collegata alla sola emissione.
- La disciplina introdotta dal d.m. 19 dicembre 2000 si applica anche alle serie di buoni già emesse, se alla data di entrata in vigore del decreto non era ancora maturata la prescrizione secondo la normativa previgente.
- Nel giudizio di cassazione camerale, l’eccezione di difetto di legittimazione processuale del rappresentante della parte deve essere proposta tempestivamente con il controricorso; se la contestazione è tardiva, la parte non può essere messa in condizioni di integrare successivamente le produzioni necessarie.
- Chi contesta i poteri rappresentativi di una persona giuridica deve farlo nei tempi e nei modi processualmente previsti; in presenza di una procura già prodotta, il vizio non può essere utilmente dedotto tardivamente.
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