Cassazione Penale, Ordinanza n. 13847/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, disponendo la definizione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito la Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena dell'imputato aderendo al concordato raggiunto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza non avrebbe correttamente valutato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, il sindacato di legittimità è limitato alle doglianze consentite dal relativo speciale regime, non essendo deducibile la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né, in generale, censure su motivi rinunciati o sulla pena salvo che la sanzione sia illegale.
Norme richiamate
Il concordato in appello delimita i motivi deducibili in cassazione: sono ammissibili solo le censure sulla volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre restano escluse le doglianze su motivi rinunciati e sulla mancata valutazione dell'art. 129 c.p.p., salvo illegittimità della pena.
La mancata pronuncia di proscioglimento immediato non è censurabile in cassazione quando la sentenza derivi da concordato in appello, perché tale doglianza esula dal perimetro dei motivi ammissibili.
In presenza di ricorso inammissibile, la Corte può definire il procedimento de plano.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione.
La norma disciplina il concordato in appello e il correlato regime di limitazione delle censure proponibili in cassazione.
Invocato dal ricorrente come parametro per il proscioglimento immediato, ma ritenuto non deducibile nel caso di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Base normativa della declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengano alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o al contenuto della decisione difforme dall'accordo, non anche per censure su questioni già rinunciate.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile quando la decisione impugnata deriva da concordato in appello, salvo che si prospetti una pena illegale o una pronuncia non conforme ai limiti di legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata de plano; in tal caso, se non emerge assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
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