Cassazione Penale, Sentenza n. 36459/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza ex art. 629-bis c.p.p. di rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza di condanna per furto in abitazione (sentenza n. 1253/2018), per incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, quest'ultimo ha poi rinunciato e non è riuscito a mettersi in contatto con l'imputato, sicché questi non avrebbe avuto effettiva conoscenza del processo; ha inoltre sostenuto che l'elezione di domicilio è efficace solo se esiste un collegamento effettivo con il luogo eletto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto provata la nomina del difensore di fiducia e la regolarità dell'elezione di domicilio (verbale del 18/02/2015 e rinuncia del difensore il 29/11/2017), giudicando che la successiva impossibilità del difensore di contattare l'imputato dipendeva dal comportamento volontario di quest'ultimo (mancata indicazione di recapiti) e idonea a dimostrare un intento di sottrarsi al processo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'azione di rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo; il ricorso invocava questa tutela per ottenere la rescissione della sentenza definitiva.
Prevede indici di conoscenza del processo utili a valutare la conoscenza effettiva; la Corte ha richiamato che tali indici sono meramente indicativi e che va comunque verificata la concreta consapevolezza, esclusa però quando emerge una sottrazione volontaria alla conoscenza del processo.
Prevede le conseguenze processuali della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla cassa delle ammende in presenza di profili di colpa dell'impugnazione.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata)
Richiamata per il principio secondo cui gli indici di conoscenza non possono automaticamente sostituire la verifica concreta della consapevolezza e per l'affermazione che la sottrazione volontaria alla conoscenza del processo esclude la tutela riparatoria.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia, formalmente e regolarmente effettuata, è rilevante e può essere considerata prova della conoscenza del processo, salvo dimostrazione contraria molto precisa.
- La semplice difficoltà o impossibilità del difensore di mettersi in contatto successivamente con l'imputato non prova di per sé l'incolpevole mancata conoscenza se tale impossibilità è derivata dal comportamento volontario dell'imputato (es. mancata comunicazione di recapiti).
- Chi invoca l'incolpevole mancata conoscenza ha l'onere di indicare fatti e presupposti concreti e specifici che giustifichino l'ignoranza, non bastano affermazioni generiche o indici vaghi.
- Gli indici previsti dall'art. 420-bis c.p.p. sono meramente indicativi: anche se presenti, occorre una valutazione complessiva della situazione per accertare la consapevolezza effettiva del procedimento.
- La presenza di elementi che dimostrano una sottrazione volontaria alla conoscenza del processo (es. rifiuto o disinteresse nel fornire recapiti) esclude l'operatività degli strumenti riparatori per incolpevole mancata conoscenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36260/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36261/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36263/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36264/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36265/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36266/2023 del 31/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →