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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11201/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la responsabilità penale di Roberto Russo per i reati previsti dagli artt. 186 e 186‑bis c.d.s. (fatto del 13.12.2020), il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, mancata o insufficiente motivazione della sentenza di appello in relazione al quarto motivo di doglianza, consistente nell'erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.

La decisione

Con dichiarazione del difensore pervenuta in cancelleria il 25/02/2025 il ricorrente ha rinunciato al ricorso; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. per la rituale rinuncia all'impugnazione. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenendo la causa di inammissibilità imputabile a colpa del ricorrente (richiamando Corte Cost. n. 186/2000), il versamento di €500,00 in favore della cassa delle ammende. La pronuncia di rinuncia determina che il controllo di legittimità sulle questioni sollevate (compresa la questione sulla sospensione della patente) non è stato effettuato e resta ferma la decisione della Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    Norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza; la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il fatto contestato.

  • art. 186‑bis cod. strada

    Norma che disciplina gli illeciti connessi alla guida in stato di alterazione dovuta a sostanze; richiamata nella conferma della responsabilità penale dell'imputato.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando il ricorrente abbia rinunciato all'impugnazione; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della dichiarazione di rinuncia.

  • Corte Cost. n. 186 del 7 giugno 2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata per affermare che, se l'inammissibilità è riconducibile a colpa del ricorrente, è dovuto il versamento a favore della cassa delle ammende; utilizzata per determinare la sanzione di €500,00.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso presso la cancelleria determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso per cassazione e impedisce l'esame delle questioni di merito sollevate.
  • Con la rinuncia resta confermata la decisione impugnata (qui: la sentenza della Corte d'appello) e non si apre il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione.
  • La rinuncia può comportare la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente, anche il versamento di una somma alla cassa delle ammende (ai sensi dell'orientamento richiamato dalla Corte Costituzionale).
  • Chi intende far valere specifici vizi della decisione d'appello deve evitare la rinuncia al ricorso; la rinuncia è definitiva e preclude ulteriori tentativi di cassazione sugli stessi motivi.
  • La dichiarazione di rinuncia deve essere formalmente depositata in cancelleria; la sua efficacia è soggetta alla verifica della regolarità formale e alla conseguente statuizione di inammissibilità da parte della Corte.

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