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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06666/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito pronunciata in appello resta pertanto ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che in riforma della decisione di primo grado lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione e 1.333,00 euro di multa per due reati contestati ai capi A e B, accertati a Taranto il 15 ottobre 2024. Con un unico motivo ha chiesto una rivalutazione complessiva del merito, contestando la configurazione dei reati ascritti e sostenendo che l'arma rinvenuta fosse stata portata nella sua abitazione da un familiare. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza mirasse soltanto a una nuova valutazione del fatto, già esaminato dal giudice di merito in modo logico e coerente con le emergenze processuali, e ha considerato non credibile la versione difensiva perché non riscontrata dal verbale di arresto in flagranza e dagli accertamenti immediati della polizia.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito e della credibilità delle prove, quando la sentenza impugnata abbia già esaminato le emergenze processuali con argomentazione logica e coerente.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova lettura del fatto storico quando la motivazione del giudice di merito sia immune da manifeste illogicità e sia sorretta dagli atti richiamati, compresi gli accertamenti compiuti nell'immediatezza dei fatti.
  • La deduzione difensiva priva di riscontro oggettivo negli atti, specie se smentita dagli esiti del verbale di arresto in flagranza e dalle verifiche investigative immediate, non è idonea a scalfire la tenuta della decisione di merito in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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