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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17402/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda processuale riguarda un ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato, con memoria a sua firma trasmessa tramite l'Ufficio matricola della casa circondariale in cui era detenuto, avverso l'ordinanza resa dalla Corte di appello. Il ricorso non risulta sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non attiene al merito della decisione impugnata, ma all'ammissibilità dell'atto di impugnazione, alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che, per i provvedimenti e i ricorsi successivi al 4 agosto 2017, l'imputato-condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendo l'atto essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    La Corte richiama la regola per cui, dopo la riforma del 2017, la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione è esclusa; l'atto deve provenire da difensore abilitato secondo la disciplina speciale.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nei casi previsti dalla legge, senza ulteriore trattazione nel merito.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto la preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato e la correlata disciplina dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto è valido solo se sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina un vizio originario e insanabile del ricorso, che ne impone la declaratoria di inammissibilità.
  • Quando l'inammissibilità emerge ictu oculi dagli atti, la Corte può dichiararla de plano, senza esame del merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se prevista dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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