Cassazione Penale, Sentenza n. 42479/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Como che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di 8.500 euro rinvenuti indosso al ricorrente al valico di Como-Brogeda, sequestrati in relazione all'ipotesi di delitto prevista dall'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 (delitti tributari). I difensori deducevano l'insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, sostenendo che l'esposizione debitoria era riferibile a società con autonomia patrimoniale perfetta di cui il ricorrente era rappresentante, e non al ricorrente personalmente.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per carenza della specificazione dei motivi ex art. 606 c.p.p. (motivi generici). Il Supremo Collegio ha inoltre ritenuto che, in punto di fatto, il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza del fumus del delitto tributario in ragione del trasferimento di valuta all'estero e delle risultanze delle banche dati dell'anagrafe tributaria; ha precisato che il trasferimento di contanti all'estero può integrare attività finalizzata a sottrarre beni alla garanzia erariale e che la qualità di legale rappresentante rileva se il trasferimento è effettuato in tale veste. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 11
La condotta fraudolenta che integra il reato tributario può consistere anche nel trasferimento all'estero di somme di denaro (anche se inferiori alla soglia di obbligo dichiarativo), quando tale trasferimento è idoneo a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dell'Erario.
cod. proc. pen., art. 321, comma 3-bis
Previsione normativa che consente il sequestro preventivo (anche d'urgenza) su beni ritenuti pertinenti o utili alla garanzia delle pretese erariali, applicata per il sequestro della somma rinvenuta.
Disciplina della costituzione del Tribunale della libertà per l'esame dei provvedimenti cautelari, richiamata in relazione al composizione del Tribunale che ha deciso il riesame.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione: la mancata indicazione del caso tipico di cui all'art. 606 determina l'inammissibilità per genericità del ricorso, come è avvenuto nel caso di specie.
Limita il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il percorso logico-giuridico del giudice.
Norma richiamata in relazione all'imposizione delle spese e alla verifica dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; ha condotto alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il trasferimento di denaro contante all'estero, anche sotto le soglie formali di dichiarazione, può essere valutato come elemento fumoso di reato tributario se sussistono altre indicazioni di esposizione debitoria o comportamenti elusivi.
- La qualità di legale rappresentante può coinvolgere personalmente l'indagato quando il trasferimento di somme è effettuato nella sua veste e può quindi concorrere a creare il fumus del reato tributario, anche se i debiti risultano a carico di società distinte.
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari reali è essenziale indicare chiaramente i motivi di ricorso e inquadrare l'impugnazione nei casi tipici dell'art. 606 c.p.p.; l'omissione di tale specificazione comporta inammissibilità.
- Il sindacato della Corte di legittimità sui provvedimenti cautelari reali è limitato: si può censurare la violazione di legge o vizi motivazionali radicali, ma non rivalutare liberamente il merito fattuale che è di competenza del giudice di merito.
- Per contrastare un sequestro di somme su presunzione di evasione tributaria è opportuno produrre immediata documentazione che dimostri la legittimità della provenienza e della destinazione dei fondi (es. giustificativi di cassa, conti societari, rendicontazioni) e contestare specificamente il periculum in mora dimostrando l'assenza di rischio di dispersione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42458/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42462/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42463/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42464/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42465/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42466/2024 del 20/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →