Cassazione Penale, Sentenza n. 7187/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduce violazione di legge per difformità rispetto all'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.: nell'accordo tra le parti era prevista la sospensione condizionale della pena, riconosciuta nella motivazione della sentenza di appello, ma tale indicazione non è stata riportata nel dispositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tendente ad un risultato non consentito. Ha tuttavia rilevato che la motivazione e il dispositivo della sentenza di appello sono stati depositati contestualmente e che la motivazione recepisce integralmente l'accordo (inclusa la sospensione condizionale). Pertanto la volontà del giudice è ricostruibile in senso favorevole al ricorrente, ma la correzione formale del dispositivo compete al giudice che ha emesso la sentenza, secondo le modalità previste dall'art. 130 c.p.p. Conseguenza pratica: ricorso inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina l'accordo tra parti e giudice su determinati profili della pena (cd. patteggiamento in sede di rinvio); nel caso ha permesso il riconoscimento della continuazione, la determinazione della pena complessiva e la previsione della sospensione condizionale.
Prevede poteri correttivi della Corte di cassazione su errori materiali del dispositivo; nel caso il Procuratore generale aveva richiesto tale correzione, ma la Corte ha ritenuto che la correzione formale dovesse essere compiuta dal giudice che ha emesso la sentenza, secondo art. 130 c.p.p.
Regola la correzione di errori materiali o di trascrizione del dispositivo da parte del giudice che ha emesso la sentenza; la Corte ha indicato che la rettifica del dispositivo omesso deve seguire questa procedura.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale richiamata per la trattazione scritta del ricorso (modalità di trattazione del procedimento in Cassazione in periodo emergenziale); è richiamata per illustrare la fase processuale in cui il Procuratore generale ha formulato la sua requisitoria.
Stabilisce le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha richiamato questa norma per condannare la ricorrente alle spese processuali nonostante l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019 (Pelusi)
Principio secondo cui, se dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente, è legittimo integrare o interpretare il dispositivo sulla base della motivazione; invocato per giustificare l'interpretazione favorevole alla ricorrente nel caso di omissione formale nel dispositivo.
Corte Cost., sent. 13/06/2000, n. 186
Richiamata per affermare che la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; tale richiamo ha effetto sull'attribuzione delle conseguenze economiche del rigetto.
Massime di principio
- Se dispositivo e motivazione sono depositati contestualmente, la motivazione può essere utilizzata per interpretare e, nei limiti, integrare il dispositivo: la volontà del giudice si ricostruisce nell'insieme del provvedimento.
- Laddove vi sia una discrepanza formale tra dispositivo e motivazione (es. omissione della sospensione condizionale), la correzione materiale del dispositivo deve essere richiesta al giudice che ha emesso la sentenza, con le modalità dell'art. 130 c.p.p.; la Corte di cassazione non sempre può sostituirsi a questo rimedio.
- Gli accordi ex art. 599-bis c.p.p. vincolano la decisione e, se recepiti in motivazione, è ragionevole attendersi che il dispositivo rifletta l'accordo; in caso di omissione formale è importante agire tempestivamente per la rettifica formale.
- Il ricorso per cassazione volto a ottenere una correzione materiale del dispositivo può risultare inammissibile se il risultato richiesto non è consentito dalla funzione e dai poteri della Corte di cassazione; verificare sempre la strada procedurale corretta per la rettifica.
- Anche quando la parte non è colpevole dell'errore procedurale che rende il ricorso inammissibile, la pronuncia di inammissibilità può comportare comunque l'onere delle spese processuali, salvo diverse valutazioni di merito.
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